Sentenza 200/1986 (ECLI:IT:COST:1986:200)
Massima numero 12532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
01/07/1986; Decisione del
01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
12531
Titolo
SENT. 200/86 B. IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZE PRONUNCIATE, IN ISTRUZIONE O IN GIUDIZIO DAL PRETORE, E IN PRIMO GRADO DAL TRIBUNALE O DALLA CORTE D'ASSISE - PROSCIOGLIMENTO PER NON PUNIBILITA' PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - APPELLABILITA' DELL'IMPUTATO SOLO SE SIA STATA O POSSA ESSERE APPLICATA UNA MISURA DI SICUREZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE, IN VIA CONSEGUENZIALE (EX ART. 27, L. N. 87 DEL 1953).
SENT. 200/86 B. IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZE PRONUNCIATE, IN ISTRUZIONE O IN GIUDIZIO DAL PRETORE, E IN PRIMO GRADO DAL TRIBUNALE O DALLA CORTE D'ASSISE - PROSCIOGLIMENTO PER NON PUNIBILITA' PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - APPELLABILITA' DELL'IMPUTATO SOLO SE SIA STATA O POSSA ESSERE APPLICATA UNA MISURA DI SICUREZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE, IN VIA CONSEGUENZIALE (EX ART. 27, L. N. 87 DEL 1953).
Testo
Ai sensi dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, in conseguenza della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 387, terzo comma, c.p.p., deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 399, primo comma, c.p.p. (Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunziate dal pretore) - nel testo sostituito dapprima ad opera dell'art. 19, legge 18 giugno 1955, n. 517, e poi ad opera dell'art. 11, legge 31 luglio 1984, n. 400 - 512, n. 2, c.p.p. (Appello contro sentenze del pretore) - nel testo dapprima sostituito ad opera dello stesso art. 19, legge n. 517 del 1955, poi ad opera dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art. 3, legge n. 400 del 1984 - e 513, n. 2, c.p.p. (Appello contro sentenze del tribunale e della Corte d'assise) - nel testo dapprima sostituito ad opera del sopracitato art. 19, legge n. 517 del 1955, poi ad opera dell'art. 135, legge n. 689 del 1981, ed infine ad opera dell'art. 4, legge n. 400 del 1984 - nelle parti in cui non riconoscono all'imputato il diritto di proporre appello, rispettivamente, avverso le sentenze del pretore, pronunciate in istruzione o in giudizio, e quelle del tribunale o della corte d'assise pronunciate in primo grado, che l'abbiano prosciolto "perche' si tratta di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato", se non nelle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza.
Ai sensi dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, in conseguenza della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 387, terzo comma, c.p.p., deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 399, primo comma, c.p.p. (Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunziate dal pretore) - nel testo sostituito dapprima ad opera dell'art. 19, legge 18 giugno 1955, n. 517, e poi ad opera dell'art. 11, legge 31 luglio 1984, n. 400 - 512, n. 2, c.p.p. (Appello contro sentenze del pretore) - nel testo dapprima sostituito ad opera dello stesso art. 19, legge n. 517 del 1955, poi ad opera dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art. 3, legge n. 400 del 1984 - e 513, n. 2, c.p.p. (Appello contro sentenze del tribunale e della Corte d'assise) - nel testo dapprima sostituito ad opera del sopracitato art. 19, legge n. 517 del 1955, poi ad opera dell'art. 135, legge n. 689 del 1981, ed infine ad opera dell'art. 4, legge n. 400 del 1984 - nelle parti in cui non riconoscono all'imputato il diritto di proporre appello, rispettivamente, avverso le sentenze del pretore, pronunciate in istruzione o in giudizio, e quelle del tribunale o della corte d'assise pronunciate in primo grado, che l'abbiano prosciolto "perche' si tratta di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato", se non nelle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27