Sentenza 201/1986 (ECLI:IT:COST:1986:201)
Massima numero 12533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  01/07/1986;  Decisione del  01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12538  12539  12540


Titolo
SENT. 201/86 A. PENSIONI - AVVOCATO E PROCURATORE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONE DI ANZIANITA' - CORRESPONSIONE - CONDIZIONI - DETRAZIONE DELL'INTERO IMPORTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E RELATIVI INTERESSI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA PREVIDENZIALE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, quando non ne risulti adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio a quo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38 Cost. - dell'art. 45 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, come sostituito dall'art. 21, legge 25 febbraio 1963, n. 289 - nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione, nella totalita', anziche' nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi -, posto che detta questione e' stata rimessa alla Corte senza il previo necessario esame della eccezione - formulata nel giudizio di provenienza - di improcedibilita' della domanda per il mancato preventivo esperimento della prevista procedura amministrativa).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte