Sentenza 201/1986 (ECLI:IT:COST:1986:201)
Massima numero 12538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
01/07/1986; Decisione del
01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Titolo
SENT. 201/86 B. PENSIONI - PREVIDENZA FORENSE - PENSIONE EROGATA DALLA CASSA DI PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - RIENTRA, NEL FINE E NEI MEZZI, NEL QUADRO GENERALE DELL'ADEMPIMENTO DEI DOVERI DI SOLIDARIETA' SOCIALE - COSTITUISCE PENSIONE DI TIPO "RETRIBUTIVO" - CRITERIO DI COMMISURAZIONE - ADEGUATEZZA ALLO STATO DI BISOGNO DELL'ISCRITTO.
SENT. 201/86 B. PENSIONI - PREVIDENZA FORENSE - PENSIONE EROGATA DALLA CASSA DI PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - RIENTRA, NEL FINE E NEI MEZZI, NEL QUADRO GENERALE DELL'ADEMPIMENTO DEI DOVERI DI SOLIDARIETA' SOCIALE - COSTITUISCE PENSIONE DI TIPO "RETRIBUTIVO" - CRITERIO DI COMMISURAZIONE - ADEGUATEZZA ALLO STATO DI BISOGNO DELL'ISCRITTO.
Testo
Va ribadito che la pensione erogata dalla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori, pur essendo una pensione di categoria, rientra, nel fine e nei mezzi, nel quadro generale dell'adempimento dei doveri di solidarieta' sociale di cui agli artt. 2 e 38 Cost.; che non si tratta di una pensione di tipo mutualistico in quanto la Cassa, pur nell'ambito della categoria degli avvocati e procuratori, risponde ai fini generali della previdenza ed assistenza; ne' e' una pensione di tipo contributivo, non essendovi stretta relazione tra contributi e suo ammontare; che e', invece, una pensione di tipo "retributivo" cioe' commisurata ad una certa media dell'ammontare degli ultimi redditi professionali, e con tale criterio non e' resa proporzionale ne' tanto meno corrispettiva ai contributi ma e' adeguata allo stato di bisogno dell'iscritto. - S. nn. 62/1977; 132 e 133/1984.
Va ribadito che la pensione erogata dalla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori, pur essendo una pensione di categoria, rientra, nel fine e nei mezzi, nel quadro generale dell'adempimento dei doveri di solidarieta' sociale di cui agli artt. 2 e 38 Cost.; che non si tratta di una pensione di tipo mutualistico in quanto la Cassa, pur nell'ambito della categoria degli avvocati e procuratori, risponde ai fini generali della previdenza ed assistenza; ne' e' una pensione di tipo contributivo, non essendovi stretta relazione tra contributi e suo ammontare; che e', invece, una pensione di tipo "retributivo" cioe' commisurata ad una certa media dell'ammontare degli ultimi redditi professionali, e con tale criterio non e' resa proporzionale ne' tanto meno corrispettiva ai contributi ma e' adeguata allo stato di bisogno dell'iscritto. - S. nn. 62/1977; 132 e 133/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte