Sentenza 201/1986 (ECLI:IT:COST:1986:201)
Massima numero 12539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  01/07/1986;  Decisione del  01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12533  12538  12540


Titolo
SENT. 201/86 C. PENSIONI - REGIME GIURIDICO - LIMITAZIONI ALL'APPLICABILITA' DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE - ESTENSIONE DI TALI LIMITAZIONI ALLE PENSIONI EROGATE DALLA CASSA NAZIONALE FORENSE. AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA FORENSE - PENSIONI - REGIME GIURIDICO - ESTENSIONE DELLE LIMITAZIONI ALL'APPLICABILITA' DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE, STABILITE PER LE PENSIONI EROGATE AI DIPENDENTI PUBBLICI.

Testo
Anche per le pensioni erogate dalla Cassa Nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori e' prevista, dalle norme che le disciplinano (art. 22, legge n. 289 del 1963), l'applicabilita' delle limitazioni del sequestro, del pignoramento e della cessione stabilite per tutte le pensioni corrisposte ai pubblici dipendenti, ed analoga e' la "ratio" posta a base di detto regime. - S. n. 22/1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte