Sentenza 201/1986 (ECLI:IT:COST:1986:201)
Massima numero 12540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  01/07/1986;  Decisione del  01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12533  12538  12539


Titolo
SENT. 201/86 D. PENSIONI - AVVOCATO E PROCURATORE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA - PENSIONE DI ANZIANITA' - CORRESPONSIONE - CONDIZIONI - VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI DA PARTE DELL'ISCRITTO - OMISSIONE - DETRAZIONE DELL'INTERO IMPORTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E RELATIVI INTERESSI - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA FORENSE - ISCRITTO ALLA CASSA DI PREVIDENZA AVVOCATI E PROCURATORI - POSIZIONE DEBITORIA PER OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI - PENSIONE DI ANZIANITA' - FRUIZIONE CONDIZIONATA ALLA PREVIA DETRAZIONE DELLE SOMME DOVUTE E DEI RELATIVI INTERESSI - OMOGENEITA' DI FUNZIONI E DI TRATTAMENTO TRA LE PENSIONI GESTITE DALLA CASSA E QUELLE GESTITE DALL'INPS - TRATTAMENTO DETERIORE RISPETTO AGLI ISCRITTI AL REGIME ASSICURATIVO GENERALE - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Poiche' la pensione erogata dalla Cassa di Previdenza degli avvocati e procuratori - cosi' come disciplinata dalla normativa precedente alla legge n. 576 del 1980, che ha innovato la materia (v. leggi nn. 96 del 1958, 289 del 1963, 991 del 1969, 319 del 1975) - rientra, nel fine e nei mezzi, nel quadro generale dell'adempimento dei doveri di solidarieta' sociale, e non e' di tipo mutualistico, ne' contributivo, bensi' "retributivo", cioe' commisurata ad una certa media dell'ammontare degli ultimi redditi professionali, e il suo fondo e' finanziato anche con apporti esterni, ne consegue che il recupero dei contributi omessi non attiene alla fonte del finanziamento e che lo stesso non deve necessariamente avvenire sulla pensione erogata; inoltre, per quanto concerne detto recupero, sono applicabili, ex art. 52 legge n. 6 del 1952, le norme sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le forme stabiliti, escluso l'obbligo del non riscosso come riscosso, per cui trova applicazione in via analogica, secondo l'opinione diffusa in dottrina e giurisprudenza, il principio della automaticita' delle prestazioni. Tantomeno e' esclusa l'applicabilita' dell'art. 38 Cost. dalla qualifica di anzianita' rivestita dalla pensione in esame, in quanto la forma previdenziale da essa realizzata e' analoga a quella dell'assicurazione generale dell'invalidita' e vecchiaia gestita dall'INPS, in via ordinaria per i lavoratori subordinati e con gestione speciale per i lavoratori autonomi. Cosicche', essendo i due trattamenti sostanzialmente omogenei, non e' razionale e non trova adeguata giustificazione la norma dell'art. 45 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 - come sostituito dall'art. 21 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 - che prevede, invece, una disciplina deteriore rispetto a quella stabilita dall'art. 69 della legge n. 153 del 1969, in materia di pensioni INPS, con possibilita' che la pensione di cui trattasi rimanga trattenuta integralmente o quasi per lungo tempo, sino al recupero totale dei contributi non versati dall'iscritto e degli interessi sugli stessi. Pertanto, detta norma e' costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione, nella totalita', anziche' nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte