Ordinanza 202/1986 (ECLI:IT:COST:1986:202)
Massima numero 12541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  01/07/1986;  Decisione del  01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 202/86. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DELLA PENA - DECRETI DEL MINISTRO INTERFERENTI CON IL TRATTAMENTO PREDISPOSTO DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA ASSOLUTAMENTE OMESSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per assoluta omissione della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 101 e 13, comma secondo, Cost. - dell'art. 90 della l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario), in quanto consente, da parte del Ministro, l'emanazione di un decreto col quale e' possibile vanificare l'azione di trattamento predisposta dal Magistrato di sorveglianza nei confronti del detenuto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 2

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte