Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Bandi di concorso per il reclutamento del personale regionale - Esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro flessibile - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, nonché dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 28, comma 3, ultimo periodo, della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, nella parte in cui consente che i bandi di concorso per il reclutamento del personale regionale prevedano l'esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro flessibile. La disciplina regionale impugnata, correlandosi a una fase antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, investe i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, attribuiti alla competenza residuale delle Regioni. L'esonero inoltre ha una portata limitata (poiché si riferisce alle sole prove preselettive, che non perseguono la finalità precipua, assegnata al concorso, di verificare il merito dei concorrenti), vige per un arco temporale definito (il triennio 2019-2021) e risulta demandato all'apprezzamento dell'amministrazione, che potrà disporlo al fine esclusivo di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, dopo aver vagliato le peculiarità dei concorsi di volta in volta banditi. (Precedenti citati: sentenze n. 164 del 2020, n. 241 del 2018, n. 380 del 2004 e n. 234 del 1994).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla competenza residuale delle Regioni nell'àmbito dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa. Spettano, per contro, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato gli interventi sui rapporti di lavoro già sorti con le pubbliche amministrazioni, anche regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2020 e n. 32 del 2017).