Ordinanza 204/1986 (ECLI:IT:COST:1986:204)
Massima numero 12543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
01/07/1986; Decisione del
01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 204/86. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 204/86. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, 15, comma primo, e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 113 Cost., in quanto nell'ordinanza di rinvio non si rinviene alcuna motivazione tanto sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza di detta questione, e tale omissione non e' surrogabile dal riferimento fatto dal giudice a quo alle ragioni esposte in proprio precedente decreto (c.d. motivazione per relationem).
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, 15, comma primo, e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 113 Cost., in quanto nell'ordinanza di rinvio non si rinviene alcuna motivazione tanto sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza di detta questione, e tale omissione non e' surrogabile dal riferimento fatto dal giudice a quo alle ragioni esposte in proprio precedente decreto (c.d. motivazione per relationem).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte