Ordinanza 204/1986 (ECLI:IT:COST:1986:204)
Massima numero 12543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  01/07/1986;  Decisione del  01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 204/86. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, 15, comma primo, e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 113 Cost., in quanto nell'ordinanza di rinvio non si rinviene alcuna motivazione tanto sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza di detta questione, e tale omissione non e' surrogabile dal riferimento fatto dal giudice a quo alle ragioni esposte in proprio precedente decreto (c.d. motivazione per relationem).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte