Ordinanza 205/1986 (ECLI:IT:COST:1986:205)
Massima numero 12544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
01/07/1986; Decisione del
01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 205/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RAPPORTI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 392 DEL 1978 ("PROROGATI" EX ART. 67, O PROTRATTI EX ART. 71) - RINNOVAZIONE EX LEGE - PRECEDENTE DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 205/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RAPPORTI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 392 DEL 1978 ("PROROGATI" EX ART. 67, O PROTRATTI EX ART. 71) - RINNOVAZIONE EX LEGE - PRECEDENTE DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 101, 102 e 113 Cost. - dell'art. 1, commi 9-bis, 9-ter, 9- quater e 9-quinquies, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), come convertito nella l. 5 aprile 1985, n. 118. Di tutte tali norme - concernenti il diritto del conduttore al cd. "rinnovo" (risolventesi, in realta', in un'ulteriore proroga legale) delle locazioni non abitative in corso al momento di entrata in vigore della l. n. 392 del 1978, e gia' prorogate o protratte ex artt. 67 e 71 della stessa legge, nonche' ex art. 15-bis, d.l. n. 9 del 1982, convertito nella l. n. 94 del 1982 - la Corte ha infatti dichiarato l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost.. - S. n. 108/1986.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 101, 102 e 113 Cost. - dell'art. 1, commi 9-bis, 9-ter, 9- quater e 9-quinquies, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), come convertito nella l. 5 aprile 1985, n. 118. Di tutte tali norme - concernenti il diritto del conduttore al cd. "rinnovo" (risolventesi, in realta', in un'ulteriore proroga legale) delle locazioni non abitative in corso al momento di entrata in vigore della l. n. 392 del 1978, e gia' prorogate o protratte ex artt. 67 e 71 della stessa legge, nonche' ex art. 15-bis, d.l. n. 9 del 1982, convertito nella l. n. 94 del 1982 - la Corte ha infatti dichiarato l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost.. - S. n. 108/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte