Ordinanza 206/1986 (ECLI:IT:COST:1986:206)
Massima numero 12545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  01/07/1986;  Decisione del  01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 206/86. PENSIONI - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA', VECCHIAIA, SUPERSTITI - IN GENERE - INTEGRAZIONE AL MINIMO - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria I.V.S.), nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo della pensione diretta I.N.P.S. per chi sia gia' titolare di una pensione diretta a carico del fondo di previdenza interno dell'I.N.A.I.L., ovvero del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito. Infatti, la norma impugnata e' gia' stata dichiarata illegittima, sotto ogni profilo. - S. n. 314/1985; O. n. 93/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte