Sentenza 207/1986 (ECLI:IT:COST:1986:207)
Massima numero 12546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
09/07/1986; Decisione del
09/07/1986
Deposito del 24/07/1986; Pubblicazione in G. U. 01/08/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 207/86. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE -COLLOCAMENTO A RIPOSO AL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' -DISCIPLINA TRANSITORIA - PERSONALE IN SERVIZIO AL 1 OTTOBRE 1974 - POSSIBILITA' DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' - DIPENDENTI CHE AL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' NON RAGGIUNGEREBBERO L'ANZIANITA' MINIMA PER LA QUIESCENZA - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO A MATURARLA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 207/86. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE -COLLOCAMENTO A RIPOSO AL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' -DISCIPLINA TRANSITORIA - PERSONALE IN SERVIZIO AL 1 OTTOBRE 1974 - POSSIBILITA' DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' - DIPENDENTI CHE AL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' NON RAGGIUNGEREBBERO L'ANZIANITA' MINIMA PER LA QUIESCENZA - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO A MATURARLA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, abbassando da 70 a 65 anni il limite di eta' per il collocamento a riposo del personale scolastico, consente, in via transitoria, il trattenimento in servizio (a domanda) dei dipendenti, in servizio all'1 ottobre 1974, che al compimento del sessantacinquesimo anno non abbiano maturato l'anzianita' richiesta per il massimo di pensione (comma secondo) ovvero quella per il trattamento minimo (comma terzo): nell'un caso estendendo la durata del beneficio fino al settantesimo anno d'eta' (pur se nelle more del trattenimento venga raggiunta l'anzianita' richiesta per la pensione massima); nell'altro limitandola al periodo necessario e sufficiente al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza. Senonche', le situazioni dei dipendenti contemplati nei precitati secondo e terzo comma, sono oggettivamente identiche, in quanto la legislazione anteriore disponeva per tutti gli insegnanti delle scuole secondarie il collocamento a riposo alla medesima eta': onde le relative discipline transitorie vanno equiparate col riconoscere la possibilita' di permanenza in servizio fino al settantesimo anno d'eta', anche ove, nelle more del trattenimento, l'interessato, maturi l'anzianita' minima utile a pensione. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 15, terzo comma, legge n. 477/1973 limitatamente alle parole "fino al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza".
L'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, abbassando da 70 a 65 anni il limite di eta' per il collocamento a riposo del personale scolastico, consente, in via transitoria, il trattenimento in servizio (a domanda) dei dipendenti, in servizio all'1 ottobre 1974, che al compimento del sessantacinquesimo anno non abbiano maturato l'anzianita' richiesta per il massimo di pensione (comma secondo) ovvero quella per il trattamento minimo (comma terzo): nell'un caso estendendo la durata del beneficio fino al settantesimo anno d'eta' (pur se nelle more del trattenimento venga raggiunta l'anzianita' richiesta per la pensione massima); nell'altro limitandola al periodo necessario e sufficiente al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza. Senonche', le situazioni dei dipendenti contemplati nei precitati secondo e terzo comma, sono oggettivamente identiche, in quanto la legislazione anteriore disponeva per tutti gli insegnanti delle scuole secondarie il collocamento a riposo alla medesima eta': onde le relative discipline transitorie vanno equiparate col riconoscere la possibilita' di permanenza in servizio fino al settantesimo anno d'eta', anche ove, nelle more del trattenimento, l'interessato, maturi l'anzianita' minima utile a pensione. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 15, terzo comma, legge n. 477/1973 limitatamente alle parole "fino al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte