Sentenza 208/1986 (ECLI:IT:COST:1986:208)
Massima numero 12547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  09/07/1986;  Decisione del  09/07/1986
Deposito del 24/07/1986; Pubblicazione in G. U. 01/08/1986
Massime associate alla pronuncia:  12548


Titolo
SENT. 208/86 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - NATURA DI RETRIBUZIONE DIFFERITA - GARANZIA COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE O RIDUZIONE - ILLEGITTIMITA'.

Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato le indennita' di fine rapporto, costituendo parte del trattamento economico complessivamente dovuto al lavoratore, hanno natura di retribuzione differita a fini previdenziali, e - stante la particolare protezione da cui e' assistita, nel vigente ordinamento costituzionale, ogni forma di retribuzione - devono essere proporzionali alla durata del lavoro prestato. In applicazione di questi principi, la Corte ha in varie occasioni dichiarato l'illegittimita' costituzionale di disposizioni comportanti l'esclusione o la riduzione, per le piu' varie cause, di tali trattamenti. - In particolare, per quanto attiene all'indennita' di cessazione dal servizio non di ruolo: S. nn. 156/1973, 236/1974, 184/1973, 116/1976 e 65/1977; circa l'indennita' di anzianita': S. nn. 75/1968, 204/1971, 8/1972, 85/1972, 188/1973; per l'indennita' di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri: S. n. 140/1971; e, piu' in generale: S. nn. 78/1967, 288/1983 e 308/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte