Sentenza 208/1986 (ECLI:IT:COST:1986:208)
Massima numero 12548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  09/07/1986;  Decisione del  09/07/1986
Deposito del 24/07/1986; Pubblicazione in G. U. 01/08/1986
Massime associate alla pronuncia:  12547


Titolo
SENT. 208/86 B. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SERVIZIO NON DI RUOLO -INDENNITA' DI CESSAZIONE DAL RAPPORTO - NON SPETTANZA IN CASO DI PASSAGGIO IN RUOLO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - ESTRANEITA' DI ALTRE QUESTIONI AL THEMA DECIDENDUM.

Testo
A norma dell'art. 9, comma quarto, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) l'indennita', prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto, non e' dovuta nel caso di passaggio in ruolo. Di fronte al principio - piu' volte affermato dalla Corte - che le indennita' di fine rapporto, avendo natura di retribuzione differita (ved. massima precedente) devono essere proporzionali alla durata del lavoro prestato, la perdita di tale indennita' sancita dalla norma suddetta, non e' compensata - trattandosi di entita' eterogenee e non comparabili - dall'acquisizione dello status derivante dal passaggio in ruolo, e non puo' ritenersi legittimata ne' dalla distinzione tra servizio di ruolo e non di ruolo (che pure puo' giustificare differenziazioni agli effetti economici, ivi compresa la misura dell'indennita' di fine rapporto), ne' dalla possibilita' - in determinati casi, per i dipendenti (di ruolo) di enti locali - di riscattare, ex art. 12 della legge n. 152 del 1968, il periodo di servizio prestato prima del passaggio in ruolo e in ogni caso prima dell'entrata in vigore di tale legge, ai fini del diritto alla "indennita' premio di servizio" (acquisito col passaggio in ruolo), spettando bensi' all'interessato la scelta del trattamento (alternativamente) in concreto piu' conveniente. L'art. 9, comma quarto, dell'indicato D.L.C.P.S. n. 207 del 1947, va percio' dichiarato, in parte qua, illegittimo, per violazione dell'art. 36 Cost., mentre resta estranea al thema decidendum (perche' non prospettata dai giudici remittenti, ne' riconducibile alla adottata decisione ex art. 27 legge n. 87/1953, e comunque attinente a problemi interpretativi che non spetta alla Corte risolvere) la questione circa la rivalutabilita' o meno dell'indennita' per cessazione dal servizio, che ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge n. 152 del 1968 "e' computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge". - S. nn. 184/1973, 75/1968 e 181/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte