Sentenza 209/1986 (ECLI:IT:COST:1986:209)
Massima numero 12549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
09/07/1986; Decisione del
09/07/1986
Deposito del 24/07/1986; Pubblicazione in G. U. 01/08/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 209/86. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - SUPPLENTI - ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - ESAMI - SESSIONI RISERVATE - AMMISSIONE AD ESSE DEI SOLI SUPPLENTI IN SERVIZIO NEL BIENNIO 1980-81 E 1981-82 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 209/86. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - SUPPLENTI - ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - ESAMI - SESSIONI RISERVATE - AMMISSIONE AD ESSE DEI SOLI SUPPLENTI IN SERVIZIO NEL BIENNIO 1980-81 E 1981-82 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio di uguaglianza non e' violato quando a situazioni diverse non si provvede con unica ed identica disciplina. Pertanto, non viola l'art. 3 Cost. la disposizione dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che riconosce il beneficio dell'ammissione a sessioni riservate di esami di abilitazione ai soli insegnanti supplenti in servizio nel biennio 1980-81 e 1981- 82 (e non anche a coloro che, pur fuori di tale periodo, avessero maturato maggiore od uguale anzianita' di servizio), in quanto tale norma integra gli artt. 27, primo comma, e 38, primo comma, della legge n. 270/1982, che favoriscono l'assorbimento in ruolo degli insegnanti precari che abbiano svolto almeno due anni d'insegnamento nel sessennio antecedente l'anno scolastico 1981- 82, col prevedere, per essi, una riserva del 50% dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Neppure ricorrono, nel caso, profili di contrasto con l'art. 33 Cost., in quanto agli insegnanti non ammessi alle sessioni abilitanti riservate non e' precluso il partecipare a quelle ordinarie; ne' con l'art. 97 Cost., non risultando dalla norma impugnata pregiudizio alla razionale organizzazione e al buon andamento delle strutture scolastiche ne' criteri incompatibili con il dovere di imparzialita' della p.a.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost., dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in parte qua).
Il principio di uguaglianza non e' violato quando a situazioni diverse non si provvede con unica ed identica disciplina. Pertanto, non viola l'art. 3 Cost. la disposizione dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che riconosce il beneficio dell'ammissione a sessioni riservate di esami di abilitazione ai soli insegnanti supplenti in servizio nel biennio 1980-81 e 1981- 82 (e non anche a coloro che, pur fuori di tale periodo, avessero maturato maggiore od uguale anzianita' di servizio), in quanto tale norma integra gli artt. 27, primo comma, e 38, primo comma, della legge n. 270/1982, che favoriscono l'assorbimento in ruolo degli insegnanti precari che abbiano svolto almeno due anni d'insegnamento nel sessennio antecedente l'anno scolastico 1981- 82, col prevedere, per essi, una riserva del 50% dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Neppure ricorrono, nel caso, profili di contrasto con l'art. 33 Cost., in quanto agli insegnanti non ammessi alle sessioni abilitanti riservate non e' precluso il partecipare a quelle ordinarie; ne' con l'art. 97 Cost., non risultando dalla norma impugnata pregiudizio alla razionale organizzazione e al buon andamento delle strutture scolastiche ne' criteri incompatibili con il dovere di imparzialita' della p.a.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost., dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in parte qua).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte