Sentenza 210/1986 (ECLI:IT:COST:1986:210)
Massima numero 12550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
09/07/1986; Decisione del
09/07/1986
Deposito del 24/07/1986; Pubblicazione in G. U. 01/08/1986
Massime associate alla pronuncia:
12551
Titolo
SENT. 210/86 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - ESERCIZIO DA PARTE DI DONNE, IN AZIENDE INDUSTRIALI E NELLE RELATIVE DIPENDENZE - DIVIETO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'UOMO LAVORATORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 210/86 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - ESERCIZIO DA PARTE DI DONNE, IN AZIENDE INDUSTRIALI E NELLE RELATIVE DIPENDENZE - DIVIETO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'UOMO LAVORATORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Alla luce dei principi gia' affermati a proposito di ipotesi di ingiustificato trattamento discriminatorio della donna lavoratrice rispetto all'uomo, il divieto di lavoro notturno femminile disposto dall'art. 12, comma primo, della legge 26 aprile 1934, n. 653 (riguardante la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), appare lesivo dell'art. 37, primo comma, Cost., che riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti dell'uomo, ed a norma del quale, peraltro, rimangono salve le eccezioni indicate negli articoli seguenti della stessa legge n. 653 del 1934 in quanto siano giustificate dall'adempimento della essenziale funzione femminile familiare e siano volte ad assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione. E' pertanto costituzionalmente illegittima detta disposizione, limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque eta' e...". - S. n. 137/1986, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604, e di altre disposizioni che fissano l'eta' del conseguimento della pensione di vecchiaia della lavoratrice e la disciplina del licenziamento fondata su detto evento per ingiustificata differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo.
Alla luce dei principi gia' affermati a proposito di ipotesi di ingiustificato trattamento discriminatorio della donna lavoratrice rispetto all'uomo, il divieto di lavoro notturno femminile disposto dall'art. 12, comma primo, della legge 26 aprile 1934, n. 653 (riguardante la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), appare lesivo dell'art. 37, primo comma, Cost., che riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti dell'uomo, ed a norma del quale, peraltro, rimangono salve le eccezioni indicate negli articoli seguenti della stessa legge n. 653 del 1934 in quanto siano giustificate dall'adempimento della essenziale funzione femminile familiare e siano volte ad assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione. E' pertanto costituzionalmente illegittima detta disposizione, limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque eta' e...". - S. n. 137/1986, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604, e di altre disposizioni che fissano l'eta' del conseguimento della pensione di vecchiaia della lavoratrice e la disciplina del licenziamento fondata su detto evento per ingiustificata differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 37
co. 1
Altri parametri e norme interposte