Sentenza 210/1986 (ECLI:IT:COST:1986:210)
Massima numero 12551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
09/07/1986; Decisione del
09/07/1986
Deposito del 24/07/1986; Pubblicazione in G. U. 01/08/1986
Massime associate alla pronuncia:
12550
Titolo
SENT. 210/86 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - AZIENDE INDUSTRIALI - PRESTAZIONI DI LAVORO NOTTURNO DA PARTE DELLE DONNE - DIVIETO - LEGGE ESECUTIVA DELLA CONVENZIONE O.I.L. DEL 9 LUGLIO 1948 - INGIUSTIFICATA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'UOMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA -
SENT. 210/86 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - AZIENDE INDUSTRIALI - PRESTAZIONI DI LAVORO NOTTURNO DA PARTE DELLE DONNE - DIVIETO - LEGGE ESECUTIVA DELLA CONVENZIONE O.I.L. DEL 9 LUGLIO 1948 - INGIUSTIFICATA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'UOMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA -
Testo
Le ragioni poste a base della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 26 aprile 1934, n. 653, anche per quanto concerne il rispetto di condizioni di lavoro, che consentano alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre ed al bambino adeguata protezione, inducono, altresi', a sancire l'incostituzionalita' - per contrasto con l'art. 37, primo comma, Cost. - dell'art. 12, comma primo, legge 26 aprile 1934, n. 653, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 luglio 1948, stipulata a San Francisco, limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di eta', in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze. - S. n. 210/1986, massima sub A).
Le ragioni poste a base della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 26 aprile 1934, n. 653, anche per quanto concerne il rispetto di condizioni di lavoro, che consentano alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre ed al bambino adeguata protezione, inducono, altresi', a sancire l'incostituzionalita' - per contrasto con l'art. 37, primo comma, Cost. - dell'art. 12, comma primo, legge 26 aprile 1934, n. 653, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 luglio 1948, stipulata a San Francisco, limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di eta', in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze. - S. n. 210/1986, massima sub A).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 37
co. 1
Altri parametri e norme interposte