Sentenza 211/1986 (ECLI:IT:COST:1986:211)
Massima numero 12553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  09/07/1986;  Decisione del  09/07/1986
Deposito del 24/07/1986; Pubblicazione in G. U. 01/08/1986
Massime associate alla pronuncia:  12552


Titolo
SENT. 211/86 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO NOTTURNO - PANIFICAZIONE - DIVIETO DI ESERCIZIO DALLE ORE VENTUNO ALLE ORE QUATTRO - SPAZIO TEMPORALE RITENUTO ECCESSIVO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DEL DIRITTO AL LAVORO E DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La graduazione della durata del divieto del lavoro notturno, in linea di massima ipotizzato legittimo, rientra nei poteri discrezionali del legislatore ordinario il cui esercizio non puo' essere oggetto del sindacato della Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della legge 22 marzo 1908, n. 105, modificata dalla legge 11 febbraio 1952, n. 63, denunziata - in riferimento agli artt. 3, 4, comma primo, e 41, comma primo, Cost. - nella parte in cui vieta il lavoro notturno "per un eccessivo spazio temporale" e cioe' tra le ore ventuno alle ore quattro, dato che - essendo i soggetti del reato i soli esercenti e non anche i dipendenti - la preclusione dell'esame del merito deriva non dalla discrasia tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza di rimessione, ma, con riguardo al dispositivo stesso, dal fatto che la durata del divieto nella misura fissata costituisce scelta che e' espressione dell'insindacabile discrezionalita' legislativa).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4  co. 1

Costituzione  art. 41  co. 1

Altri parametri e norme interposte