Sentenza 213/1986 (ECLI:IT:COST:1986:213)
Massima numero 12555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  09/07/1986;  Decisione del  09/07/1986
Deposito del 24/07/1986; Pubblicazione in G. U. 01/08/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 213/86. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE - LAVORO AGRICOLO - BRACCIANTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI ANNUALI NOMINATIVI - CONTRIBUTI VOLONTARI (RELATIVI ALLE FRAZIONI DI UN ANNO DI NON EFFETTIVA OCCUPAZIONE) - VERSAMENTO - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Per i lavoratori agricoli vige il principio generale (risultante dall'art. 1 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, del quale l'art. 7 dello stesso decreto costituisce applicazione specifica) della esclusione della prosecuzione volontaria della contribuzione in costanza di assicurazione obbligatoria, in quanto per essi l'iscrizione negli elenchi nominativi ha efficacia costitutiva del rapporto assicurativo (essendo stato dichiarato illegittimo il meccanismo dell'accertamento presuntivo). Ne' vi e' ragione di derogare a detto principio - diretto a vietare la sovrapposizione al periodo (annuale) coperto da assicurazione obbligatoria (anche grazie all'integrazione) di periodi (entro l'anno) di prosecuzione volontaria -, poiche' la finalita' propria dell'istituto della prosecuzione volontaria e cioe' quella di eludere le conseguenze negative, per l'assicurato, della mancata prestazione di un'attivita' lavorativa soggetta all'obbligo assicurativo e' raggiunta ex lege, per tale categoria di dipendenti - il cui rapporto di lavoro e' obiettivamente caratterizzato da periodi, anche ampi, di non occupazione effettiva - mediante l'equiparazione dell'iscrizione negli elenchi annuali alla prestazione di effettiva attivita' lavorativa, mentre con l'integrazione e' soddisfatta l'esigenza del raggiungimento di un minimo contributivo ai fini della continuita' della copertura assicurativa per l'intero anno: motivo per cui il sistema vigente non puo' ritenersi discriminatorio in danno dei braccianti agricoli. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971, denunciati - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - in quanto, in forza di essi, ai braccianti agricoli, durante il periodo annuale di iscrizione negli elenchi nominativi, e' consentito esclusivamente di effettuare il versamento dei contributi integrativi, sino al raggiungimento, nell'anno di iscrizione, del minimo (104 contributi giornalieri per gli uomini e 70 per le donne) previsto dall'art. 4 medesimo, e non anche (come avviene per gli altri lavoratori) il versamento dei contributi volontari, con conseguente preclusione di "prosecuzione volontaria" della contribuzione in relazione alle frazioni di anno di non effettiva occupazione). - S. n. 65/1962, che ha dichiarato illegittimo il meccanismo dell'accertamento presuntivo previsto per il braccianti agricoli in materia previdenziale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte