Sentenza 214/1986 (ECLI:IT:COST:1986:214)
Massima numero 12557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/07/1986; Decisione del
09/07/1986
Deposito del 24/07/1986; Pubblicazione in G. U. 01/08/1986
Titolo
SENT. 214/86 B. PENSIONI - PENSIONI INPS - PENSIONI DI VECCHIAIA - RILIQUIDAZIONE - OPZIONE - ESERCIZIO - RATEI PENSIONISTICI PERCEPITI DALL'1 MAGGIO 1968 AL 30 APRILE 1969 - RECUPERO - TRATTAMENTO DETERIORE RISPETTO AI PENSIONATI DI INVALIDITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - QUESTIONE NON INSERITA IN VIA INCIDENTALE IN UNA CONTROVERSIA DI MERITO BENSI' PROPOSTA DIRETTAMENTE ED IMMEDIATAMENTE IN VIA PRINCIPALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 214/86 B. PENSIONI - PENSIONI INPS - PENSIONI DI VECCHIAIA - RILIQUIDAZIONE - OPZIONE - ESERCIZIO - RATEI PENSIONISTICI PERCEPITI DALL'1 MAGGIO 1968 AL 30 APRILE 1969 - RECUPERO - TRATTAMENTO DETERIORE RISPETTO AI PENSIONATI DI INVALIDITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - QUESTIONE NON INSERITA IN VIA INCIDENTALE IN UNA CONTROVERSIA DI MERITO BENSI' PROPOSTA DIRETTAMENTE ED IMMEDIATAMENTE IN VIA PRINCIPALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile, ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 - in quanto non proposta in via incidentale, ma, in mancanza di una controversia di merito nel giudizio a quo, in via principale - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 quinquies, secondo comma, legge 16 aprile 1974, n. 114, denunciato - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - a causa del deteriore trattamento riservato, in sede di riliquidazione, ai pensionati di vecchiaia (a carico dei quali, per esercizio della facolta' di opzione di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono recuperati i ratei di pensione percepiti nel periodo 1 maggio 1968 - 30 aprile 1969) rispetto ai pensionati di invalidita' (i quali, in presenza di identici presupposti di fatto, non subiscono alcuna ritenuta)).
E' inammissibile, ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 - in quanto non proposta in via incidentale, ma, in mancanza di una controversia di merito nel giudizio a quo, in via principale - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 quinquies, secondo comma, legge 16 aprile 1974, n. 114, denunciato - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - a causa del deteriore trattamento riservato, in sede di riliquidazione, ai pensionati di vecchiaia (a carico dei quali, per esercizio della facolta' di opzione di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono recuperati i ratei di pensione percepiti nel periodo 1 maggio 1968 - 30 aprile 1969) rispetto ai pensionati di invalidita' (i quali, in presenza di identici presupposti di fatto, non subiscono alcuna ritenuta)).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte