Sentenza 214/1986 (ECLI:IT:COST:1986:214)
Massima numero 12558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
09/07/1986; Decisione del
09/07/1986
Deposito del 24/07/1986; Pubblicazione in G. U. 01/08/1986
Titolo
SENT. 214/86 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REQUISITI DI PROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE - GIUDIZIO DI MERITO ED INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' - RAPPORTO TRA I DUE PROCEDIMENTI E NESSO DI PREGIUDIZIALITA'.
SENT. 214/86 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REQUISITI DI PROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE - GIUDIZIO DI MERITO ED INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' - RAPPORTO TRA I DUE PROCEDIMENTI E NESSO DI PREGIUDIZIALITA'.
Testo
Ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il processo di merito e' pregiudiziale rispetto a quello instaurato dinanzi alla Corte costituzionale, il che significa che esso deve avere un proprio ed autonomo svolgimento che esiga una propria conclusione rispetto alla quale l'insorgere della questione di costituzionalita' sia solo meramente eventuale, ossia un incidente.
Ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il processo di merito e' pregiudiziale rispetto a quello instaurato dinanzi alla Corte costituzionale, il che significa che esso deve avere un proprio ed autonomo svolgimento che esiga una propria conclusione rispetto alla quale l'insorgere della questione di costituzionalita' sia solo meramente eventuale, ossia un incidente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte