Sentenza 215/1986 (ECLI:IT:COST:1986:215)
Massima numero 12559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
09/07/1986; Decisione del
09/07/1986
Deposito del 24/07/1986; Pubblicazione in G. U. 01/08/1986
Titolo
SENT. 215/86 A. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TERMINE - SOSPENSIONE PER FERIE - INAPPLICABILITA'.
SENT. 215/86 A. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TERMINE - SOSPENSIONE PER FERIE - INAPPLICABILITA'.
Testo
Le leggi 14 luglio 1965, n. 818, e 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali per ferie, non possono applicarsi al termine perentorio stabilito per la costituzione delle parti, nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, dagli artt. 25, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 6 delle Norme integrative. - S. nn. 30/1973, 174/1974 e 239/1982.
Le leggi 14 luglio 1965, n. 818, e 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali per ferie, non possono applicarsi al termine perentorio stabilito per la costituzione delle parti, nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, dagli artt. 25, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 6 delle Norme integrative. - S. nn. 30/1973, 174/1974 e 239/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte