Sentenza 215/1986 (ECLI:IT:COST:1986:215)
Massima numero 12561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
09/07/1986; Decisione del
09/07/1986
Deposito del 24/07/1986; Pubblicazione in G. U. 01/08/1986
Titolo
SENT. 215/86 C. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - OPERE INCISE SU DISCO O SU NASTRO - RADIODIFFUSIONE - SUPPOSTA NON NECESSITA' PER LA RAI DEL CONSENSO DELL'AUTORE - ESCLUSIONE - TRATTAMENTO DETERIORE DELLE EMITTENTI PRIVATE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 215/86 C. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - OPERE INCISE SU DISCO O SU NASTRO - RADIODIFFUSIONE - SUPPOSTA NON NECESSITA' PER LA RAI DEL CONSENSO DELL'AUTORE - ESCLUSIONE - TRATTAMENTO DETERIORE DELLE EMITTENTI PRIVATE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come e' pacifico nella giurisprudenza, e particolarmente in quella della Cassazione, secondo l'art. 59 della legge 22 aprile 1941, n. 633, la radiodiffusione delle opere registrate su disco o nastro dai locali dell'Ente esercente il pubblico servizio di radiodiffusione e' sottoposta al consenso dell'autore, con le sole eccezioni previste, rispettivamente, dagli artt. 52, 55 e 60 della medesima legge (radiodiffusioni da teatri, sale da concerto e da ogni altro luogo pubblico, c.d.registrazioni "effimere", ossia radiodiffuse in differita e da rendere inservibili dopo l'uso, trasmissioni destinate all'estero). Non sussiste, quindi in proposito, la denunciata posizione di favore della RAI rispetto alle emittenti private. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. da 51 a 60 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sollevata in base all'assunto che soltanto alla RAI, e non anche alle emittenti private, sarebbe permesso di radiodiffondere, senza il consenso dell'autore, opere incise su disco o nastro.)
Come e' pacifico nella giurisprudenza, e particolarmente in quella della Cassazione, secondo l'art. 59 della legge 22 aprile 1941, n. 633, la radiodiffusione delle opere registrate su disco o nastro dai locali dell'Ente esercente il pubblico servizio di radiodiffusione e' sottoposta al consenso dell'autore, con le sole eccezioni previste, rispettivamente, dagli artt. 52, 55 e 60 della medesima legge (radiodiffusioni da teatri, sale da concerto e da ogni altro luogo pubblico, c.d.registrazioni "effimere", ossia radiodiffuse in differita e da rendere inservibili dopo l'uso, trasmissioni destinate all'estero). Non sussiste, quindi in proposito, la denunciata posizione di favore della RAI rispetto alle emittenti private. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. da 51 a 60 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sollevata in base all'assunto che soltanto alla RAI, e non anche alle emittenti private, sarebbe permesso di radiodiffondere, senza il consenso dell'autore, opere incise su disco o nastro.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte