Sentenza 21/2021 (ECLI:IT:COST:2021:21)
Massima numero 43595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
14/01/2021; Decisione del
14/01/2021
Deposito del 17/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 3, 4, 4-ter e 4-quater, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994.
L'ordinanza di rimessione ha sufficientemente dimostrato la necessità di applicare nel giudizio a quo le specifiche norme censurate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
12/01/1994
n. 3
art. 37
co. 3
legge della Regione Toscana
12/01/1994
n. 3
art. 37
co. 4
legge della Regione Toscana
12/01/1994
n. 3
art. 37
co. 4
legge della Regione Toscana
12/01/1994
n. 3
art. 37
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte