Ordinanza 217/1986 (ECLI:IT:COST:1986:217)
Massima numero 12564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
09/07/1986; Decisione del
09/07/1986
Deposito del 24/07/1986; Pubblicazione in G. U. 01/08/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 217/86. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - RAPINA - SEMPLICE E AGGRAVATA - PENE PECUNIARIE - PREVISTA ENTITA' - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 217/86. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - RAPINA - SEMPLICE E AGGRAVATA - PENE PECUNIARIE - PREVISTA ENTITA' - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 628, comma primo, cod.pen. - denunciato nella parte in cui, per il reato di rapina, commina una pena pecuniaria maggiore nel minimo e nel massimo edittale di quella prevista dal terzo comma dello stesso art. 628 per l'ipotesi di rapina aggravata, con riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto l'ordinanza che solleva detta questione ha omesso di motivarne la rilevanza nel giudizio a quo.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 628, comma primo, cod.pen. - denunciato nella parte in cui, per il reato di rapina, commina una pena pecuniaria maggiore nel minimo e nel massimo edittale di quella prevista dal terzo comma dello stesso art. 628 per l'ipotesi di rapina aggravata, con riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto l'ordinanza che solleva detta questione ha omesso di motivarne la rilevanza nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte