Ordinanza 219/1986 (ECLI:IT:COST:1986:219)
Massima numero 12566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  09/07/1986;  Decisione del  09/07/1986
Deposito del 24/07/1986; Pubblicazione in G. U. 01/08/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 219/86. REATO IN GENERE - CONTRAVVENZIONI A DISPOSIZIONI SU OPERE PUBBLICHE E DI BONIFICA - PENE DETENTIVE E PECUNIARIE PREVISTE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 374 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all F) (T.U. delle leggi sui lavori pubblici) e 142 r.d. 8 maggio 1904, n. 368 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della l. 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi) - denunciati, per contrasto con l'art. 3 Cost., il primo in quanto commina "multe" oltre che "pene di polizia" e, il secondo, in quanto prevede la pena dell'arresto "fino", e quindi anche inferiore, "a gg. 5", in materia di contravvenzioni a disposizioni su opere pubbliche e di bonifica - in quanto l'ordinanza che solleva detta questione omette in modo assoluto di motivarne la rilevanza nel giudizio a quo (del quale neppure indica l'oggetto) e ne assume altresi' la non manifesta infondatezza in modo apodittico.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte