Ordinanza 219/1986 (ECLI:IT:COST:1986:219)
Massima numero 12566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
09/07/1986; Decisione del
09/07/1986
Deposito del 24/07/1986; Pubblicazione in G. U. 01/08/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 219/86. REATO IN GENERE - CONTRAVVENZIONI A DISPOSIZIONI SU OPERE PUBBLICHE E DI BONIFICA - PENE DETENTIVE E PECUNIARIE PREVISTE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 219/86. REATO IN GENERE - CONTRAVVENZIONI A DISPOSIZIONI SU OPERE PUBBLICHE E DI BONIFICA - PENE DETENTIVE E PECUNIARIE PREVISTE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 374 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all F) (T.U. delle leggi sui lavori pubblici) e 142 r.d. 8 maggio 1904, n. 368 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della l. 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi) - denunciati, per contrasto con l'art. 3 Cost., il primo in quanto commina "multe" oltre che "pene di polizia" e, il secondo, in quanto prevede la pena dell'arresto "fino", e quindi anche inferiore, "a gg. 5", in materia di contravvenzioni a disposizioni su opere pubbliche e di bonifica - in quanto l'ordinanza che solleva detta questione omette in modo assoluto di motivarne la rilevanza nel giudizio a quo (del quale neppure indica l'oggetto) e ne assume altresi' la non manifesta infondatezza in modo apodittico.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 374 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all F) (T.U. delle leggi sui lavori pubblici) e 142 r.d. 8 maggio 1904, n. 368 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della l. 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi) - denunciati, per contrasto con l'art. 3 Cost., il primo in quanto commina "multe" oltre che "pene di polizia" e, il secondo, in quanto prevede la pena dell'arresto "fino", e quindi anche inferiore, "a gg. 5", in materia di contravvenzioni a disposizioni su opere pubbliche e di bonifica - in quanto l'ordinanza che solleva detta questione omette in modo assoluto di motivarne la rilevanza nel giudizio a quo (del quale neppure indica l'oggetto) e ne assume altresi' la non manifesta infondatezza in modo apodittico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte