Sentenza 220/1986 (ECLI:IT:COST:1986:220)
Massima numero 12568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
14/10/1986; Decisione del
14/10/1986
Deposito del 16/10/1986; Pubblicazione in G. U. 22/10/1986
Massime associate alla pronuncia:
12567
Titolo
SENT. 220/86 B. PROCEDIMENTO CIVILE - SITUAZIONE DI SCOMPARSA DEL CONVENUTO - POTERI DEL GIUDICE - OMESSA PREVISIONE DELLA NOMINA DI UN CURATORE, DELLA INTERRUZIONE DEL PROCESSO E DELLA SEGNALAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "PROCESSO GIUSTO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. ASSENZA E MORTE PRESUNTA - SCOMPARSA - NOMINA DI UN CURATORE - NECESSITA' IN CASO DI GIUDIZIO INSTAURATO NEI CONFRONTI DI CONVENUTO IN SITUAZIONE DI SCOMPARSA - OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DEL GIUDICE ADITO DI DISPORRE L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO E DI SEGNALARE LA SITUAZIONE AL P.M. PERCHE' PROMUOVA LA NOMINA DEL CURATORE, NEI CUI CONFRONTI DEBBA L'ATTORE RIASSUMERE IL GIUDIZIO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL "PROCESSO GIUSTO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 220/86 B. PROCEDIMENTO CIVILE - SITUAZIONE DI SCOMPARSA DEL CONVENUTO - POTERI DEL GIUDICE - OMESSA PREVISIONE DELLA NOMINA DI UN CURATORE, DELLA INTERRUZIONE DEL PROCESSO E DELLA SEGNALAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "PROCESSO GIUSTO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. ASSENZA E MORTE PRESUNTA - SCOMPARSA - NOMINA DI UN CURATORE - NECESSITA' IN CASO DI GIUDIZIO INSTAURATO NEI CONFRONTI DI CONVENUTO IN SITUAZIONE DI SCOMPARSA - OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DEL GIUDICE ADITO DI DISPORRE L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO E DI SEGNALARE LA SITUAZIONE AL P.M. PERCHE' PROMUOVA LA NOMINA DEL CURATORE, NEI CUI CONFRONTI DEBBA L'ATTORE RIASSUMERE IL GIUDIZIO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL "PROCESSO GIUSTO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Escluso che costituisca "diritto vivente" l'interpretazione estensiva dell'art. 182 cod. proc. civ. - in virtu' della quale rientrerebbe tra i poteri del giudice invitare l'attore, in caso di scomparsa del convenuto, a chiedere al tribunale competente la nomina di un curatore ed a rinnovare la citazione entro un dato termine nei confronti di quest'ultimo - e tenuto conto che i contraddittori dello "scomparso", pur legittimati a chiedere la nomina del curatore, possono non nutrirvi concreto interesse, l'impossibilita', per il giudice adito, di disporre l'interruzione del processo in cui lo "scomparso" non sia rappresentato dal curatore, e di darne notizia al P.M. perche' promuova la necessaria nomina da parte del tribunale competente, e' contraria all'ideale - che i commi primo e secondo dell'art. 24 Cost. confluiscono a garantire - del "processo giusto", il quale, in quanto finalizzato, nel processo civile, ad una pronuncia di merito (che stabilisca chi ha ragione e chi torto), deve avere ad oggetto la verifica dell'"azione" in senso sostanziale e (nei limiti del possibile) non esaurirsi nell'esame dei presupposti processuali, dovendo il giudice adoperarsi per evitare che cio' si verifichi. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con i richiamati parametri costituzionali - gli artt. 75 e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. (Non rientra, peraltro, tra i compiti della Corte l'individuazione dei criteri alla cui stregua identificare la sussistenza in concreto di situazioni che giustifichino la nomina del curatore allo "scomparso").
Escluso che costituisca "diritto vivente" l'interpretazione estensiva dell'art. 182 cod. proc. civ. - in virtu' della quale rientrerebbe tra i poteri del giudice invitare l'attore, in caso di scomparsa del convenuto, a chiedere al tribunale competente la nomina di un curatore ed a rinnovare la citazione entro un dato termine nei confronti di quest'ultimo - e tenuto conto che i contraddittori dello "scomparso", pur legittimati a chiedere la nomina del curatore, possono non nutrirvi concreto interesse, l'impossibilita', per il giudice adito, di disporre l'interruzione del processo in cui lo "scomparso" non sia rappresentato dal curatore, e di darne notizia al P.M. perche' promuova la necessaria nomina da parte del tribunale competente, e' contraria all'ideale - che i commi primo e secondo dell'art. 24 Cost. confluiscono a garantire - del "processo giusto", il quale, in quanto finalizzato, nel processo civile, ad una pronuncia di merito (che stabilisca chi ha ragione e chi torto), deve avere ad oggetto la verifica dell'"azione" in senso sostanziale e (nei limiti del possibile) non esaurirsi nell'esame dei presupposti processuali, dovendo il giudice adoperarsi per evitare che cio' si verifichi. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con i richiamati parametri costituzionali - gli artt. 75 e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. (Non rientra, peraltro, tra i compiti della Corte l'individuazione dei criteri alla cui stregua identificare la sussistenza in concreto di situazioni che giustifichino la nomina del curatore allo "scomparso").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte