Sentenza 221/1986 (ECLI:IT:COST:1986:221)
Massima numero 12569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  14/10/1986;  Decisione del  14/10/1986
Deposito del 16/10/1986; Pubblicazione in G. U. 22/10/1986
Massime associate alla pronuncia:  12570  12571  12572


Titolo
SENT. 221/86 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE MACCHINE (ELETTRICHE) OD OCCUPATI NEGLI AMBIENTI OVE TALI MACCHINE SONO COLLOCATE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO ANCHE IN MANCANZA, IN CONCRETO, DI RISCHIO DI INFORTUNIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI ADEGUATEZZA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - OMESSA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile - per omessa verifica della rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale sollevata senza previo esame da parte del giudice a quo della incidenza della stessa sulla definizione della controversia di merito, cosi' come e' inammissibile - per difetto di motivazione in punto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale proposta con ordinanza di rimessione la cui motivazione si esaurisca nel richiamo di precedenti analoghe ordinanze. (Inammissibilita' degli incidenti di legittimita' costituzionale - concernenti l'art. 1, commi primo e quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori addetti alle macchine o occupati ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussista (secondo le ordinanze di rinvio), in concreto, alcun rischio di infortunio - sollevati - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. -, rispettivamente, nel corso di giudizio di appello avverso sentenza definitiva di rigetto della domanda, senza preventivamente esaminare l'appello contro la sentenza parziale reiettiva di eccezione di improcedibilita' (il cui eventuale accoglimento avrebbe reso superfluo il proposto incidente); e, in altro giudizio, senza considerare l'eccezione di prescrizione (della pretesa contestata) opposta in via preliminare alla domanda, solo disattendendo la quale potevasi accedere rite et recte al merito; e in altro giudizio, ancora, con ordinanza meramente elencativa di precedenti otto ordinanze di rimessione, che avevano sollevato la medesima questione giudicandola non manifestamente infondata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte