Sentenza 221/1986 (ECLI:IT:COST:1986:221)
Massima numero 12570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
14/10/1986; Decisione del
14/10/1986
Deposito del 16/10/1986; Pubblicazione in G. U. 22/10/1986
Titolo
SENT. 221/86 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI ADDETTI A MACCHINE, APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI O OCCUPATI NEI LOCALI OVE TALI MACCHINE SONO COLLOCATE - ASSENZA IN CONCRETO DI ALCUN RISCHIO DI INFORTUNIO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO DEL DATORE DI LAVORO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI ADEGUATEZZA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 221/86 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI ADDETTI A MACCHINE, APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI O OCCUPATI NEI LOCALI OVE TALI MACCHINE SONO COLLOCATE - ASSENZA IN CONCRETO DI ALCUN RISCHIO DI INFORTUNIO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO DEL DATORE DI LAVORO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI ADEGUATEZZA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1, commi primo e quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, o occupati nei locali in cui tali macchine sono impiegate, anche quando non sussista (secondo le ordinanze di rinvio) concretamente alcun rischio d'infortunio - non viola il principio di uguaglianza - sotto il profilo che, essendo l'assicurazione obbligatoria limitata ad alcune categorie di lavoratori e settori di attivita', l'imposizione colpirebbe, "a parita' di assenza di rischio", solo alcuni datori di lavoro (correlativamente privilegiando alcuni lavoratori rispetto ad altri) - giacche' tale doglianza irrazionalmente presuppone che il "rischio minimo" (connesso ad accadimenti di piu' che rara frequenza) sia posto sullo stesso piano del "rischio zero" (connesso ad accadimenti insussistenti), il quale ultimo e' invece, qualificabile come utopico (nel campo delle applicazioni dell'energia elettrica); ne' viola il principio della adeguatezza delle prestazioni previdenziali, vertendo i giudizi di provenienza tra INAIL ed alcuni datori di lavoro e non gia' tra INAIL e lavoratori assicurati, e nutrendo questi ultimi materiale interesse alla vigenza delle norme impugnate. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni succitate, sollevata in base all'assunto che dette norme porrebbero in essere una disparita' di trattamento tra datori di lavoro in quanto, a parita' di assenza di rischio concreto, imporrebbero ad alcuni l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni e ne dispenserebbero altri, garantendo solo ad alcuni dipendenti la garanzia assicurativa; che tale copertura, inoltre, non sarebbe limitata ai possibili danni provocati dall'apparecchio elettrico ma si estenderebbe a qualsiasi evento accidentale verificatosi in occasione di lavoro).
L'art. 1, commi primo e quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, o occupati nei locali in cui tali macchine sono impiegate, anche quando non sussista (secondo le ordinanze di rinvio) concretamente alcun rischio d'infortunio - non viola il principio di uguaglianza - sotto il profilo che, essendo l'assicurazione obbligatoria limitata ad alcune categorie di lavoratori e settori di attivita', l'imposizione colpirebbe, "a parita' di assenza di rischio", solo alcuni datori di lavoro (correlativamente privilegiando alcuni lavoratori rispetto ad altri) - giacche' tale doglianza irrazionalmente presuppone che il "rischio minimo" (connesso ad accadimenti di piu' che rara frequenza) sia posto sullo stesso piano del "rischio zero" (connesso ad accadimenti insussistenti), il quale ultimo e' invece, qualificabile come utopico (nel campo delle applicazioni dell'energia elettrica); ne' viola il principio della adeguatezza delle prestazioni previdenziali, vertendo i giudizi di provenienza tra INAIL ed alcuni datori di lavoro e non gia' tra INAIL e lavoratori assicurati, e nutrendo questi ultimi materiale interesse alla vigenza delle norme impugnate. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni succitate, sollevata in base all'assunto che dette norme porrebbero in essere una disparita' di trattamento tra datori di lavoro in quanto, a parita' di assenza di rischio concreto, imporrebbero ad alcuni l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni e ne dispenserebbero altri, garantendo solo ad alcuni dipendenti la garanzia assicurativa; che tale copertura, inoltre, non sarebbe limitata ai possibili danni provocati dall'apparecchio elettrico ma si estenderebbe a qualsiasi evento accidentale verificatosi in occasione di lavoro).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte