Sentenza 221/1986 (ECLI:IT:COST:1986:221)
Massima numero 12571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
14/10/1986; Decisione del
14/10/1986
Deposito del 16/10/1986; Pubblicazione in G. U. 22/10/1986
Titolo
SENT. 221/86 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI ADDETTI AD APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - ASSENZA IN CONCRETO DI ALCUN RISCHIO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO DEL DATORE DI LAVORO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DATORI DI LAVORO CONSEGUENTE AD UNA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI RISCHIO - - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 221/86 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI ADDETTI AD APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - ASSENZA IN CONCRETO DI ALCUN RISCHIO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO DEL DATORE DI LAVORO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DATORI DI LAVORO CONSEGUENTE AD UNA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI RISCHIO - - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1, commi primo e quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, o occupati nei locali in cui tali macchine sono collocate, anche quando non sussista (secondo le ordinanze di rinvio), in concreto, alcun rischio d'infortunio - non viola il principio di uguaglianza - in base all'assunto che, essendo l'assicurazione obbligatoria limitata ad alcune "categorie di lavoratori e settori di attivita'", l'imposizione colpirebbe, "a parita' di assenza di rischio", solo alcuni datori di lavoro (correlativamente privilegiando alcuni lavoratori rispetto ad altri) - giacche' una tale doglianza, fondata sull'affermazione di una presunzione assoluta di rischio, non considera che la presunzione assoluta di un determinato evento cessa di essere un mezzo di prova e diviene oggetto di norma sostanziale, e pertanto incorre nella irrazionale confusione tra accadimento di piu' che rarissima frequenza e accadimento insussistente, e quindi nella equiparazione tra "rischio minimo" e "rischio zero", il quale ultimo e', invece, qualificabile come utopico (nel campo delle applicazioni dell'energia elettrica) secondo il "diritto vivente" quale si desume da: art. 328, d.P.R. n. 547 del 1955; norme generali per gli impianti elettrici redatte dal Comitato elettronico italiano; decreto del Ministro del lavoro 20 febbraio 1981, di fissazione del tasso medio delle tariffe dei premi e contributi per talune categorie di personale, ecc. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni succitate, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra datori di lavoro, derivante da una presunzione assoluta di rischio che sarebbe assunta a "diritto vivente" nella giurisprudenza della Cassazione).
L'art. 1, commi primo e quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, o occupati nei locali in cui tali macchine sono collocate, anche quando non sussista (secondo le ordinanze di rinvio), in concreto, alcun rischio d'infortunio - non viola il principio di uguaglianza - in base all'assunto che, essendo l'assicurazione obbligatoria limitata ad alcune "categorie di lavoratori e settori di attivita'", l'imposizione colpirebbe, "a parita' di assenza di rischio", solo alcuni datori di lavoro (correlativamente privilegiando alcuni lavoratori rispetto ad altri) - giacche' una tale doglianza, fondata sull'affermazione di una presunzione assoluta di rischio, non considera che la presunzione assoluta di un determinato evento cessa di essere un mezzo di prova e diviene oggetto di norma sostanziale, e pertanto incorre nella irrazionale confusione tra accadimento di piu' che rarissima frequenza e accadimento insussistente, e quindi nella equiparazione tra "rischio minimo" e "rischio zero", il quale ultimo e', invece, qualificabile come utopico (nel campo delle applicazioni dell'energia elettrica) secondo il "diritto vivente" quale si desume da: art. 328, d.P.R. n. 547 del 1955; norme generali per gli impianti elettrici redatte dal Comitato elettronico italiano; decreto del Ministro del lavoro 20 febbraio 1981, di fissazione del tasso medio delle tariffe dei premi e contributi per talune categorie di personale, ecc. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni succitate, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra datori di lavoro, derivante da una presunzione assoluta di rischio che sarebbe assunta a "diritto vivente" nella giurisprudenza della Cassazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte