Caccia - Norme della Regione Toscana - Controllo della fauna selvatica - Attuazione dei piani di abbattimento - Previsto avvalimento dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei Comuni, nonché, tra gli altri, delle guardie giurate private, purché tutti in possesso di licenza di caccia - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Toscana in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 37, comma 3, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, secondo cui per la realizzazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei Comuni, nonché delle guardie volontarie e delle guardie giurate private di cui all'art. 51 della stessa legge reg. Toscana n. 3 del 1994, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia. La norma censurata, integrando l'elenco di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, aumenta lo standard minimo di tutela ambientale previsto dalla disposizione statale. Essa, infatti, da un lato, non solo contempla soggetti qualificati allo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, ma lascia anche in capo all'esclusiva competenza dell'amministrazione pubblica l'autorizzazione e la verifica dell'attuazione dei piani di abbattimento. Dall'altro, è funzionale all'effettivo conseguimento anche delle stesse, prevalenti, finalità di tutela ambientale in ragione delle quali la norma statale prevede il controllo faunistico. (Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2018, n. 139 del 2017 e n. 392 del 2005).
Per costante giurisprudenza costituzionale, il carattere trasversale della materia - di esclusiva competenza statale - della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell'ambito delle competenze riconosciute alle Regioni, mantiene comunque salva la facoltà di queste di adottare, nell'esercizio delle loro attribuzioni legislative, norme di tutela più elevata. (Precedente citato: sentenza n. 7 del 2019).
La valutazione intorno alla previsione di standard ambientali più elevati non può essere realizzata nei termini di un mero automatismo o di una semplice sommatoria, ma deve essere valutata alla luce della ratio sottesa all'intervento normativo e dell'assetto di interessi che lo Stato ha ritenuto di delineare nell'esercizio della sua competenza esclusiva. (Precedente citato: sentenza n. 147 del 2019).