Sentenza 221/1986 (ECLI:IT:COST:1986:221)
Massima numero 12572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
14/10/1986; Decisione del
14/10/1986
Deposito del 16/10/1986; Pubblicazione in G. U. 22/10/1986
Titolo
SENT. 221/86 D. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI ADDETTI A MACCHINE ELETTRICHE - ASSENZA IN CONCRETO DI ALCUN RISCHIO DI INFORTUNIO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO DEL DATORE DI LAVORO - PRETESA NATURA TRIBUTARIA DEL CONTRIBUTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 221/86 D. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI ADDETTI A MACCHINE ELETTRICHE - ASSENZA IN CONCRETO DI ALCUN RISCHIO DI INFORTUNIO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO DEL DATORE DI LAVORO - PRETESA NATURA TRIBUTARIA DEL CONTRIBUTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'esistenza in ogni caso di un rischio pur minimo di infortuni per i lavoratori addetti a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, o occupati nei locali in cui tali macchine sono collocate, non consente di confondere la posizione dei datori di lavoro, tenuti sempre all'obbligo assicurativo per tali categorie di dipendenti, con quella dei datori di lavoro che non sono tenuti ad obblighi di questo genere per mancanza assoluta di rischi di infortuni verificabili nel loro settore di attivita', ne' di attribuire natura tributaria alla contribuzione assicurativa in quanto svincolata dalla (necessaria) esistenza di rischio concreto, quindi ritenere che nella specie il rapporto assicurativo costituisca in sostanza un rapporto assistenziale su base tributaria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 53, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi primo e quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine elettriche anche nei casi nei quali non sussista (secondo le ordinanze di rinvio) concretamente alcun rischio di infortunio).
L'esistenza in ogni caso di un rischio pur minimo di infortuni per i lavoratori addetti a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, o occupati nei locali in cui tali macchine sono collocate, non consente di confondere la posizione dei datori di lavoro, tenuti sempre all'obbligo assicurativo per tali categorie di dipendenti, con quella dei datori di lavoro che non sono tenuti ad obblighi di questo genere per mancanza assoluta di rischi di infortuni verificabili nel loro settore di attivita', ne' di attribuire natura tributaria alla contribuzione assicurativa in quanto svincolata dalla (necessaria) esistenza di rischio concreto, quindi ritenere che nella specie il rapporto assicurativo costituisca in sostanza un rapporto assistenziale su base tributaria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 53, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi primo e quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine elettriche anche nei casi nei quali non sussista (secondo le ordinanze di rinvio) concretamente alcun rischio di infortunio).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte