Sentenza 222/1986 (ECLI:IT:COST:1986:222)
Massima numero 12573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  14/10/1986;  Decisione del  14/10/1986
Deposito del 16/10/1986; Pubblicazione in G. U. 22/10/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 222/86. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - INSEGNANTI NON DI RUOLO - DOCENTI DI "ATTIVITA' MUSICALI" IN SERVIZIO (PER ALMENO 180 GIORNI) NELL'ANNO SCOLASTICO 1980-81 - RIASSUNZIONE E MANTENIMENTO IN SERVIZIO A FINI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI ASSORBIMENTO IN RUOLO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La riassunzione e il mantenimento in servizio dei docenti (precari) di "educazione musicale" (materia curricolare) in servizio (per almeno 180 giorni) nell'anno scolastico 1980-81, e non anche dei docenti di "attivita' musicali" (libera attivita' complementare) in possesso del medesimo requisito, discende da una scelta del legislatore, il quale nell'ambito della propria discrezionalita', ha ritenuto non utilmente convertibili nelle forme di stabilizzazione e assorbimento in ruolo i docenti precari di "attivita' musicali", utilizzati per breve tempo e per marginali attivita' di doposcuola: e cio' anche in coerenza con il principio di buon andamento della p.a.. Pertanto la norma dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 - che cosi' dispone - non e' in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Ne' al riguardo rileva che i docenti di "educazione fisica" (materia curricolare) e quelli di "attivita' ginnico-sportive" (libera attivita' complementare) siano invece accomunati - dall'art. 43 della stessa l. n. 270 - ai fini dell'ammissione a procedure per la riqualificazione e l'assorbimento in ruolo analoghe a quelle previste dalla norma censurata: dacche' - a parte la maggior durata (tre anni anziche' 180 giorni) del servizio complessivamente richiesto per tale ammissione - la diversita' delle situazioni di precariato e l'eterogeneita' delle stesse "particolari categorie di personale docente" contemplate dal Capo IV del titolo III della legge succitata - sotto il quale si iscrivono gli artt. 44 e 43 - rendono vicendevolmente non comparabili i differenti criteri correlativamente adottati, la cui varieta' non puo' essere valutata se non alla stregua delle singole rationes particolari che esprimono i fini con ciascuna norma perseguiti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte