Sentenza 228/1986 (ECLI:IT:COST:1986:228)
Massima numero 11975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
31/10/1986; Decisione del
31/10/1986
Deposito del 05/11/1986; Pubblicazione in G. U. 12/11/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 228/86. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE INSEGNANTE - INSEGNANTI DELLE SCUOLE MATERNE STATALI - RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRERUOLO ESPLETATI IN SCUOLE MATERNE GESTITE DALL'E.S.MA.S. - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE (NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE).
SENT. 228/86. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE INSEGNANTE - INSEGNANTI DELLE SCUOLE MATERNE STATALI - RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRERUOLO ESPLETATI IN SCUOLE MATERNE GESTITE DALL'E.S.MA.S. - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE (NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE).
Testo
Il fatto che l'art. 2, secondo comma, del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, nel riconoscere, agli effetti giuridici ed economici, a favore degli insegnanti delle scuole materne statali, i servizi da essi prestati prima della nomina in ruolo, si sia espressamente riferito ai soli servizi preruolo nelle scuole materne statali e comunali, non puo' comportare l'esclusione dal riconoscimento stesso, dei servizi preruolo "sostanzialmente identici" prestati nelle scuole materne gestite in Sardegna dall'E.S.MA.S.. Cade percio' la censura di illegittimita' avanzata, nei confronti della suddetta norma, in base alla interpretazione restrittiva della stessa: interpretazione restrittiva che la ratio legis - come ha riconosciuto anche il Ministero della pubblica istruzione - non consente di condividere. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 97 e 116 Cost. - dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, in parte qua).
Il fatto che l'art. 2, secondo comma, del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, nel riconoscere, agli effetti giuridici ed economici, a favore degli insegnanti delle scuole materne statali, i servizi da essi prestati prima della nomina in ruolo, si sia espressamente riferito ai soli servizi preruolo nelle scuole materne statali e comunali, non puo' comportare l'esclusione dal riconoscimento stesso, dei servizi preruolo "sostanzialmente identici" prestati nelle scuole materne gestite in Sardegna dall'E.S.MA.S.. Cade percio' la censura di illegittimita' avanzata, nei confronti della suddetta norma, in base alla interpretazione restrittiva della stessa: interpretazione restrittiva che la ratio legis - come ha riconosciuto anche il Ministero della pubblica istruzione - non consente di condividere. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 97 e 116 Cost. - dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, in parte qua).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte