Sentenza 229/1986 (ECLI:IT:COST:1986:229)
Massima numero 12578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
31/10/1986; Decisione del
31/10/1986
Deposito del 05/11/1986; Pubblicazione in G. U. 12/11/1986
Titolo
SENT. 229/86 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NORME APPLICABILI - SOPRAVVENUTA LEGGE DI SANATORIA - APPLICAZIONE - OBBLIGO - LIMITE - DUBBI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RIMESSIONE ALL'ESAME DELLA CORTE.
SENT. 229/86 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NORME APPLICABILI - SOPRAVVENUTA LEGGE DI SANATORIA - APPLICAZIONE - OBBLIGO - LIMITE - DUBBI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RIMESSIONE ALL'ESAME DELLA CORTE.
Testo
Sopravvenuta una legge di sanatoria (nella specie, l'art. 40, l. 20 maggio 1982, n. 270) il giudice amministrativo non puo' piu' applicare la disciplina vigente all'epoca dei provvedimenti impugnati, se non attraverso la proposizione di questione di legittimita' costituzionale della normativa sopravvenuta, e subordinatamente alla sua caducazione ad opera della Corte.
Sopravvenuta una legge di sanatoria (nella specie, l'art. 40, l. 20 maggio 1982, n. 270) il giudice amministrativo non puo' piu' applicare la disciplina vigente all'epoca dei provvedimenti impugnati, se non attraverso la proposizione di questione di legittimita' costituzionale della normativa sopravvenuta, e subordinatamente alla sua caducazione ad opera della Corte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte