Sentenza 229/1986 (ECLI:IT:COST:1986:229)
Massima numero 12579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  31/10/1986;  Decisione del  31/10/1986
Deposito del 05/11/1986; Pubblicazione in G. U. 12/11/1986
Massime associate alla pronuncia:  12578  12580


Titolo
SENT. 229/86 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE INSEGNANTE - MAESTRI ELEMENTARI DI RUOLO - PASSAGGIO NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA - INSEGNANTI CHE AVEVANO OTTENUTO IL PASSAGGIO IN FORZA DI PROVVEDIMENTI ANNULLATI IN QUANTO ECCEDENTI LA RISERVA DI POSTI DISPONIBILI - IMMISSIONE, IN SANATORIA, NEI PREDETTI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il fatto di aver statuito l'immissione, nei ruoli della scuola media, degli insegnanti elementari (di ruolo) nei cui confronti erano stati adottati - ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 417 del 1974 - provvedimenti di passaggio nei predetti ruoli di scuola secondaria successivamente annullati dalla p.a., in sede di autotutela, in quanto eccedenti la riserva di posti disponibili prevista dallo stesso art. 77, non consente di invocare disparita' di trattamento (in forma di ingiustificato privilegio) rispetto a situazioni soggettive non omogenee, quali quelle di altri insegnanti, estranei alla aspettativa del ripristino dell'avvenuto passaggio, in quanto la ratio della norma denunciata e' rivolta esclusivamente alla sanatoria di situazioni soggettive poste in essere da provvedimenti amministrativi successivamente annullati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 40 della legge 20 maggio 1982 n. 270).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte