Sentenza 21/2021 (ECLI:IT:COST:2021:21)
Massima numero 43597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
14/01/2021; Decisione del
14/01/2021
Deposito del 17/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Titolo
Caccia - Norme della Regione Toscana - Interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica - Affiancamento del personale regionale - Soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione regionali sulla base di programmi concordati con l'ISPRA - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Caccia - Norme della Regione Toscana - Interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica - Affiancamento del personale regionale - Soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione regionali sulla base di programmi concordati con l'ISPRA - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Toscana in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 37, comma 4, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, secondo cui per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica, compresi i piani di abbattimento, la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l'ISPRA. La norma censurata, integrando l'elenco di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, incrementa lo standard di tutela ambientale fissato dalla disposizione statale. Il coinvolgimento dei cacciatori nei piani di abbattimento è infatti subordinato all'acquisizione di una specifica formazione, concordata con l'ISPRA, nonché sottoposto al coordinamento della polizia provinciale.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Toscana in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 37, comma 4, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, secondo cui per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica, compresi i piani di abbattimento, la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l'ISPRA. La norma censurata, integrando l'elenco di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, incrementa lo standard di tutela ambientale fissato dalla disposizione statale. Il coinvolgimento dei cacciatori nei piani di abbattimento è infatti subordinato all'acquisizione di una specifica formazione, concordata con l'ISPRA, nonché sottoposto al coordinamento della polizia provinciale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
12/01/1994
n. 3
art. 37
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte