Sentenza 229/1986 (ECLI:IT:COST:1986:229)
Massima numero 12580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  31/10/1986;  Decisione del  31/10/1986
Deposito del 05/11/1986; Pubblicazione in G. U. 12/11/1986
Massime associate alla pronuncia:  12578  12579


Titolo
SENT. 229/86 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE INSEGNANTE - MAESTRI ELEMENTARI DI RUOLO - VIOLAZIONE DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non sopravviene alcuna ingiustificata o irrazionale sfasatura tra bisogni pubblici e spesa pubblica quando nell'ambito della stessa Amministrazione si verifichi passaggio di personale da un ruolo ad un altro. Percio' il principio del buon andamento della p.a. non puo' ritenersi leso dall'immissione nei ruoli della scuola media, di insegnanti elementari di ruolo, disposta (ved. massima precedente) dall'art. 40 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Infatti con tale immissione non v'e' stato aumento delle piante organiche ne' sono stati disposti passaggi eccedenti i posti in organico, in quanto i destinatari della sanatoria hanno occupato cattedre gia' esistenti e in attivita' di funzionamento. (Non fondatezza in riferimento all'art. 97 Cost. della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 40 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte