Sentenza 230/1986 (ECLI:IT:COST:1986:230)
Massima numero 12581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
31/10/1986; Decisione del
31/10/1986
Deposito del 05/11/1986; Pubblicazione in G. U. 12/11/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 230/86. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - DECESSO DEL LAVORATORE TITOLARE DI RENDITA DI MALATTIA PROFESSIONALE - DIRITTO DELLA VEDOVA ALLA RENDITA DI RIVERSIBILITA' - CONSENSO DEI SUPERSTITI AD INDAGINI SUL CORPO DEL DECEDUTO - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INCIDENTE SOLLEVATO DOPO L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 230/86. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - DECESSO DEL LAVORATORE TITOLARE DI RENDITA DI MALATTIA PROFESSIONALE - DIRITTO DELLA VEDOVA ALLA RENDITA DI RIVERSIBILITA' - CONSENSO DEI SUPERSTITI AD INDAGINI SUL CORPO DEL DECEDUTO - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INCIDENTE SOLLEVATO DOPO L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale allorche' il giudice a quo - adito ex art. 700 cod.proc.civ. - abbia provveduto, nella stessa ordinanza di rimessione, ad emanare il provvedimento d'urgenza richiesto dal ricorrente, essendo, in tal caso, venuta meno, in sostanza, la pendenza del giudizio di provenienza, per essersi il giudizio stesso gia' esaurito nei suoi aspetti e nei suoi contenuti con l'accoglimento di quel petitum sul quale il giudice e' stato, appunto, chiamato, per la sua competenza specifica, a decidere e sul quale ha senz'altro deciso. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 63 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, diversamente da quanto disposto per il settore agricolo dall'art. 232 dello stesso d.P.R., non prevede il diritto dei superstiti dei lavoratori dell'industria a prestare previamente il loro consenso alla riesumazione e all'autopsia della salma nonche' ad opporsi a tali indagini). - S. n. 186/1976.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale allorche' il giudice a quo - adito ex art. 700 cod.proc.civ. - abbia provveduto, nella stessa ordinanza di rimessione, ad emanare il provvedimento d'urgenza richiesto dal ricorrente, essendo, in tal caso, venuta meno, in sostanza, la pendenza del giudizio di provenienza, per essersi il giudizio stesso gia' esaurito nei suoi aspetti e nei suoi contenuti con l'accoglimento di quel petitum sul quale il giudice e' stato, appunto, chiamato, per la sua competenza specifica, a decidere e sul quale ha senz'altro deciso. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 63 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, diversamente da quanto disposto per il settore agricolo dall'art. 232 dello stesso d.P.R., non prevede il diritto dei superstiti dei lavoratori dell'industria a prestare previamente il loro consenso alla riesumazione e all'autopsia della salma nonche' ad opporsi a tali indagini). - S. n. 186/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte