Sentenza 231/1986 (ECLI:IT:COST:1986:231)
Massima numero 12584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
31/10/1986; Decisione del
31/10/1986
Deposito del 05/11/1986; Pubblicazione in G. U. 12/11/1986
Titolo
SENT. 231/86 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA DERIVANTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO - ESTENSIONE AI LAVORATORI AGRICOLI - DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 1982 - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' NEI PROCESSI RELATIVI AD INFORTUNI OCCORSI PRIMA DI DETTA DATA - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA NEGLI INCIDENTI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE INSORTI IN TALI PROCESSI - ESCLUSIONE.
SENT. 231/86 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA DERIVANTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO - ESTENSIONE AI LAVORATORI AGRICOLI - DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 1982 - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' NEI PROCESSI RELATIVI AD INFORTUNI OCCORSI PRIMA DI DETTA DATA - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA NEGLI INCIDENTI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE INSORTI IN TALI PROCESSI - ESCLUSIONE.
Testo
L'estensione - introdotta dall'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251 - dell'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro (o da malattia professionale) anche ai lavoratori agricoli di cui alla lett. b) dell'art. 205, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, operando, ex art. 21 della precitata legge n. 251, a decorrere dall'1 gennaio 1982 (e, dunque, senza effetto retroattivo), non puo' trovare applicazione in relazione ad infortuni occorsi anteriormente a tale data: lo stesso art. 4 non giustifica, pertanto, la restituzione degli atti ai giudici a quibus ove incidenti di legittimita' costituzionale (nella specie, concernenti l'art. 209, d.P.R. n. 1124) siano stati sollevati in processi relativi a detti infortuni. - S. n. 221/1985.
L'estensione - introdotta dall'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251 - dell'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro (o da malattia professionale) anche ai lavoratori agricoli di cui alla lett. b) dell'art. 205, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, operando, ex art. 21 della precitata legge n. 251, a decorrere dall'1 gennaio 1982 (e, dunque, senza effetto retroattivo), non puo' trovare applicazione in relazione ad infortuni occorsi anteriormente a tale data: lo stesso art. 4 non giustifica, pertanto, la restituzione degli atti ai giudici a quibus ove incidenti di legittimita' costituzionale (nella specie, concernenti l'art. 209, d.P.R. n. 1124) siano stati sollevati in processi relativi a detti infortuni. - S. n. 221/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte