Sentenza 231/1986 (ECLI:IT:COST:1986:231)
Massima numero 12585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
31/10/1986; Decisione del
31/10/1986
Deposito del 05/11/1986; Pubblicazione in G. U. 12/11/1986
Titolo
SENT. 231/86 D. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA - LAVORATORI PROTETTI - LAVORATORI OPERANTI NELL'AREA DI PERICOLOSITA' DELLE MACCHINE PUR NON ESSENDO STRUMENTALMENTE AL LORO SERVIZIO - ESCLUSIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI GARANZIA DEL DIRITTO DI TUTTI I LAVORATORI ALL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 231/86 D. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA - LAVORATORI PROTETTI - LAVORATORI OPERANTI NELL'AREA DI PERICOLOSITA' DELLE MACCHINE PUR NON ESSENDO STRUMENTALMENTE AL LORO SERVIZIO - ESCLUSIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI GARANZIA DEL DIRITTO DI TUTTI I LAVORATORI ALL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale qualora l'ordinanza di rimessione non risulti adeguatamente motivata in punto di rilevanza, cioe' di incidenza della questione prospettata sulla definizione della controversia di merito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - proposta in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - dell'art. 209, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui tutela e protegge contro la pericolosita' delle macchine nel settore agricolo soltanto coloro che sono strumentalmente al servizio della macchina -, essendo stato l'incidente sollevato dal giudice rimettente senza risolvere (preventivamente) il contrasto, sorto tra le parti, circa le modalita' in fatto dell'infortunio da cui ha avuto origine la controversia).
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale qualora l'ordinanza di rimessione non risulti adeguatamente motivata in punto di rilevanza, cioe' di incidenza della questione prospettata sulla definizione della controversia di merito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - proposta in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - dell'art. 209, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui tutela e protegge contro la pericolosita' delle macchine nel settore agricolo soltanto coloro che sono strumentalmente al servizio della macchina -, essendo stato l'incidente sollevato dal giudice rimettente senza risolvere (preventivamente) il contrasto, sorto tra le parti, circa le modalita' in fatto dell'infortunio da cui ha avuto origine la controversia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte