Sentenza 231/1986 (ECLI:IT:COST:1986:231)
Massima numero 12586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
31/10/1986; Decisione del
31/10/1986
Deposito del 05/11/1986; Pubblicazione in G. U. 12/11/1986
Titolo
SENT. 231/86 E. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA - LAVORATORI PROTETTI - LAVORATORI OPERANTI NELL'AREA DI PERICOLOSITA' DELLE MACCHINE PUR NON ESSENDO STRUMENTALMENTE AL LORO SERVIZIO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI GARANZIA DEL DIRITTO DI TUTTI I LAVORATORI ALL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 231/86 E. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA - LAVORATORI PROTETTI - LAVORATORI OPERANTI NELL'AREA DI PERICOLOSITA' DELLE MACCHINE PUR NON ESSENDO STRUMENTALMENTE AL LORO SERVIZIO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI GARANZIA DEL DIRITTO DI TUTTI I LAVORATORI ALL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La disparita' di trattamento emergente dal raffronto tra l'art. 209 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - nella parte in cui non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ai termini del Titolo I (riguardante l'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria) dello stesso d.P.R. anche ai lavoratori agricoli comunque addetti all'utilizzazione delle macchine - e l'art. 1, comma quinto, del decreto medesimo - che ammette, invece, a fruire dell'assicurazione obbligatoria anche le persone comunque occupate dal datore in lavori complementari o sussidiari pur quando operino in locali diversi o separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale - non si giustifica di fronte all'art. 3 Cost., per il diverso settore di attivita' - rispettivamente, agricolo e industriale - cui le norme stesse si riferiscono, dato che i lavoratori agricoli hanno diritto ad una tutela assistenziale non minore di quella di cui fruiscono i lavoratori industriali, dovendo ribadirsi che "tra le lavorazioni di tipo agricolo e quelle di tipo industriale non esiste piu' una differenza tale da fondare una differenziazione di trattamento ai fini che ne interessano". Indipendentemente dalla identita' dei rischi nei due settori, la mancata tutela dei lavoratori agricoli offende, inoltre, l'art. 38, comma secondo, Cost., il quale garantisce ai lavoratori il diritto ai mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (anche) in caso di infortunio; onde s'impone l'estensione delle prestazioni assicurative nei termini di cui al Titolo I del d.P.R. n. 1124. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i detti precetti costituzionali - l'art. 209 succitato, ove esclude dalla sua area di applicazione i lavoratori agricoli che, pur non essendo al servizio della macchina, si infortunino operando nell'area di pericolosita' della stessa. - S. n. 221/1985, sulla mancanza di differenze nel settore previdenziale tra lavorazioni di tipo agricolo e lavorazioni di tipo industriale. - S. n. 221/1986, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi primo e quarto, d.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata in giudizio tra INAIL e datori di lavoro soggetti alle disposizioni del medesimo Titolo I.
La disparita' di trattamento emergente dal raffronto tra l'art. 209 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - nella parte in cui non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ai termini del Titolo I (riguardante l'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria) dello stesso d.P.R. anche ai lavoratori agricoli comunque addetti all'utilizzazione delle macchine - e l'art. 1, comma quinto, del decreto medesimo - che ammette, invece, a fruire dell'assicurazione obbligatoria anche le persone comunque occupate dal datore in lavori complementari o sussidiari pur quando operino in locali diversi o separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale - non si giustifica di fronte all'art. 3 Cost., per il diverso settore di attivita' - rispettivamente, agricolo e industriale - cui le norme stesse si riferiscono, dato che i lavoratori agricoli hanno diritto ad una tutela assistenziale non minore di quella di cui fruiscono i lavoratori industriali, dovendo ribadirsi che "tra le lavorazioni di tipo agricolo e quelle di tipo industriale non esiste piu' una differenza tale da fondare una differenziazione di trattamento ai fini che ne interessano". Indipendentemente dalla identita' dei rischi nei due settori, la mancata tutela dei lavoratori agricoli offende, inoltre, l'art. 38, comma secondo, Cost., il quale garantisce ai lavoratori il diritto ai mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (anche) in caso di infortunio; onde s'impone l'estensione delle prestazioni assicurative nei termini di cui al Titolo I del d.P.R. n. 1124. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i detti precetti costituzionali - l'art. 209 succitato, ove esclude dalla sua area di applicazione i lavoratori agricoli che, pur non essendo al servizio della macchina, si infortunino operando nell'area di pericolosita' della stessa. - S. n. 221/1985, sulla mancanza di differenze nel settore previdenziale tra lavorazioni di tipo agricolo e lavorazioni di tipo industriale. - S. n. 221/1986, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi primo e quarto, d.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata in giudizio tra INAIL e datori di lavoro soggetti alle disposizioni del medesimo Titolo I.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte