Ordinanza 233/1986 (ECLI:IT:COST:1986:233)
Massima numero 12588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  31/10/1986;  Decisione del  31/10/1986
Deposito del 05/11/1986; Pubblicazione in G. U. 12/11/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 233/86. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - GENITORE CONVIVENTE - ESCLUSIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE IN ORDINE ALLA PROPRIETA' DEI BENI PIGNORATI NELLA CASA DEL DEBITORE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 621 cod.proc.civ. "nella parte in cui non consente al terzo opponente di provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa del debitore, quando tale diritto sia reso verosimile dalla qualita', posseduta dall'opponente, di genitore convivente con il debitore", per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.. Ed invero - come la Corte ha gia' rilevato e successivamente ribadito nel dichiarare, la non (e la manifesta non) fondatezza di identica questione di costituzionalita' - e' da escludere la violazione di entrambi i parametri evocati, poiche' la norma censurata - facendo derivare dalla ubicazione dei beni pignorati una presunzione di appartenenza al debitore, vincibile nei soli limiti in cui l'esistenza del diritto dell'opponente sia "resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore" - risponde ad un'esigenza di tutela dei diritti dei creditori contro possibili fraudolenti simulazioni, in funzione della quale si giustificano razionalmente le limitazioni imposte ai contrapposti interessi dei terzi opponenti. - S. n. 112/1970; O. nn. 184/1970, 223/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte