Ordinanza 234/1986 (ECLI:IT:COST:1986:234)
Massima numero 12589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
31/10/1986; Decisione del
31/10/1986
Deposito del 05/11/1986; Pubblicazione in G. U. 12/11/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 234/86. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI GENERICI - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 234/86. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI GENERICI - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile - avendone il giudice a quo solo apoditticamente asserito la rilevanza, ai fini del decidere, ed inoltre omesso di motivarne la non manifesta infondatezza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici generici (sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 e approvato con d.P.R. n. 882 del 1984) denunciato - per contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost. - "nella parte in cui, introducendo il rapporto ottimale di un medico ogni mille abitanti: a) non consente al cittadino assistito dal Servizio sanitario nazionale di scegliere il proprio medico di fiducia, se questi non sia stato inserito nella graduatoria regionale; b) non consente al medico di esercitare la propria professione nell'ambito dello stesso Servizio se non nel caso in cui sia stato inserito nella predetta graduatoria; c) restringe a circa tremila professionisti la possibilita' di prestare servizio, nella provincia di Roma, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; d) impedisce, di fatto, l'elevazione del livello professionale del medico".
E' manifestamente inammissibile - avendone il giudice a quo solo apoditticamente asserito la rilevanza, ai fini del decidere, ed inoltre omesso di motivarne la non manifesta infondatezza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici generici (sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 e approvato con d.P.R. n. 882 del 1984) denunciato - per contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost. - "nella parte in cui, introducendo il rapporto ottimale di un medico ogni mille abitanti: a) non consente al cittadino assistito dal Servizio sanitario nazionale di scegliere il proprio medico di fiducia, se questi non sia stato inserito nella graduatoria regionale; b) non consente al medico di esercitare la propria professione nell'ambito dello stesso Servizio se non nel caso in cui sia stato inserito nella predetta graduatoria; c) restringe a circa tremila professionisti la possibilita' di prestare servizio, nella provincia di Roma, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; d) impedisce, di fatto, l'elevazione del livello professionale del medico".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte