Sentenza 21/2021 (ECLI:IT:COST:2021:21)
Massima numero 43598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  14/01/2021;  Decisione del  14/01/2021
Deposito del 17/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43594  43595  43596  43597  43599


Titolo
Caccia - Norme della Regione Toscana - Interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica - Affiancamento del personale regionale - Soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione regionali - Equiparazione a essi dei cacciatori iscritti in apposito registro regionale, per la specie di riferimento - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 37, comma 4-ter, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, secondo cui, anche ai fini dell'attuazione dei piani di abbattimento, i cacciatori abilitati alla caccia di selezione agli ungulati e a quella al cinghiale con determinate tecniche («in braccata e girata») sono equiparati a quelli formati e selezionati in base al precedente comma 4. La norma censurata dal TAR Toscana, derogando all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, non realizza un incremento dello standard minimo di tutela ambientale fissato dalla disposizione statale, in quanto, pur essendo previsto che questa specifica categoria di cacciatori debba frequentare un corso e superare una prova finale, la disposizione di riferimento (l'art. 28-quater, comma 2, della medesima legge reg. Toscana n. 3 del 1994), prevede un'abilitazione di carattere meramente venatorio, anziché realizzata per finalità di tutela ambientale. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2019 e n. 217 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  12/01/1994  n. 3  art. 37  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte