Ordinanza 235/1986 (ECLI:IT:COST:1986:235)
Massima numero 12590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
31/10/1986; Decisione del
31/10/1986
Deposito del 05/11/1986; Pubblicazione in G. U. 12/11/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 235/86. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - PAGAMENTO MEDIANTE VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE - OMESSA INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE NEL RELATIVO BOLLETTINO - SANZIONI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
ORD. 235/86. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - PAGAMENTO MEDIANTE VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE - OMESSA INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE NEL RELATIVO BOLLETTINO - SANZIONI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Testo
Vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alla questione di legittimita', per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 13, in relazione all'art. 6, d.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 (Modificazioni e integrazioni al d.P.R. 1973, n. 605 e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti), nella parte in cui, per il caso di pagamento delle imposte attraverso versamento in conto corrente postale, stabilisce per l'omessa indicazione del codice fiscale del contribuente sul bollettino di versamento, una sanzione pecuniaria, che puo' essere anche superiore all'ammontare dell'imposta dovuta, laddove non esiste analogo obbligo di indicazione (e correlativa sanzione) con riguardo all'altra forma di pagamento (rimessa alla scelta discrezionale del contribuente) del versamento diretto allo sportello dell'Esattoria. Occorre infatti che gli stessi giudici valutino se persista la rilevanza di tale questione alla luce dello ius superveniens di cui all'art. 1 della l. 15 maggio 1986, n. 191, che ha disposto il condono della suddetta sanzione (gia' inclusa fra le minori infrazioni tributarie di cui al d.P.R. 1980, n. 882), per le omissioni verificatesi fino al 31 dicembre 1985.
Vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alla questione di legittimita', per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 13, in relazione all'art. 6, d.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 (Modificazioni e integrazioni al d.P.R. 1973, n. 605 e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti), nella parte in cui, per il caso di pagamento delle imposte attraverso versamento in conto corrente postale, stabilisce per l'omessa indicazione del codice fiscale del contribuente sul bollettino di versamento, una sanzione pecuniaria, che puo' essere anche superiore all'ammontare dell'imposta dovuta, laddove non esiste analogo obbligo di indicazione (e correlativa sanzione) con riguardo all'altra forma di pagamento (rimessa alla scelta discrezionale del contribuente) del versamento diretto allo sportello dell'Esattoria. Occorre infatti che gli stessi giudici valutino se persista la rilevanza di tale questione alla luce dello ius superveniens di cui all'art. 1 della l. 15 maggio 1986, n. 191, che ha disposto il condono della suddetta sanzione (gia' inclusa fra le minori infrazioni tributarie di cui al d.P.R. 1980, n. 882), per le omissioni verificatesi fino al 31 dicembre 1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte