Sentenza 236/1986 (ECLI:IT:COST:1986:236)
Massima numero 12591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  13/11/1986;  Decisione del  13/11/1986
Deposito del 18/11/1986; Pubblicazione in G. U. 26/11/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 236/86. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - DIPENDENTI DI ENTI LOCALI - I.N.A.D.E.L. - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - BASE RETRIBUTIVA DI CALCOLO - COMPUTABILITA' DEGLI SCATTI DI CONTINGENZA MATURATI DOPO IL 31 GENNAIO 1977 - ESCLUSIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI QUELLI DELLA PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE AL LAVORO E DELL'ADEGUATEZZA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Il rinvio al limite temporale di cui all'art. 1 del decretolegge n. 12 del 1977 (convertito nella legge n. 91 del 1977 e recante norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza), contenuto nell'art. 3, legge 7 luglio 1980, n. 299 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), non e' "recettizio", ma "formale", poiche' trova la sua ragione d'essere nell'intenzione del legislatore di equiparare - quanto all'anzidetto limite - il trattamento dei dipendenti pubblici iscritti all'INADEL a quello degli altri lavoratori (dipendenti privati) interessati ab origine dalla normativa del 1977, entro una logica sostanzialmente perequatrice, il cui effettivo inveramento resterebbe precluso da una lettura "statica" del rinvio stesso. Per conseguenza, deve ritenersi che l'espressa abrogazione dell'art. 1 cit. - sopravvenuta ad opera della l. n. 297 del 1982 - si rifletta anche sugli effettivi contenuti normativi della disposizione di cui all'art. 3 legge n. 299 del 1980, rendendo anche per gli iscritti all'INADEL non ulteriormente operante il limite temporale originariamente posto dalle norme del 1977 (che, per di piu', avevano carattere tipicamente emergenziale e contingente). Ne' a tale conclusione osta l'art. 4, comma sesto, della stessa legge del 1982, secondo cui "resta....ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici": giacche' tale norma, se impedisce l'integrale omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici e di quelli privati, non puo' tuttavia impedire che gli effetti della riforma del 1982 si estendano anche ai dipendenti pubblici qualora un collegamento con la normativa riguardante i dipendenti privati sia gia' stato in precedenza voluto e disposto dal legislatore, come appunto si e' verificato nel caso di specie - ad opera della legge n. 299 del 1980 - limitatamente al profilo indicato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale del succitato art. 3 legge n. 299 sollevata - in riferimento agli artt. 3, 36, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. - sull'assunto che detta norma, col recepire in forma di rinvio "materiale" il limite temporale di cui all'art. 1 decretolegge n. 12 del 1977, non consentirebbe (nonostante l'avvenuta abrogazione della disposizione richiamata) di includere, nel calcolo dell'indennita' premio di servizio dei dipendenti di enti locali iscritti all'INADEL, gli aumenti dell'indennita' integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977). - S. n. 142/1980, che ha ritenuto di carattere tipicamente emergenziale e contingente la normativa del 1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte