Sentenza 238/1986 (ECLI:IT:COST:1986:238)
Massima numero 12594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  13/11/1986;  Decisione del  13/11/1986
Deposito del 18/11/1986; Pubblicazione in G. U. 26/11/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 238/86. AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - SOLIDARIETA' TRA LE PARTI DEL GIUDIZIO TRANSATTO PER IL PAGAMENTO DI ONORARI E SPESE DELL'ULTIMO TRIENNIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - RILEVANZA SOLO APODITTICAMENTE AFFERMATA E COMUNQUE INSUSSISTENTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, quando non ne risulti adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio di provenienza. (Inammissibilita' - in quanto il giudice a quo ha omesso di motivarne, e solo apoditticamente asserito, la rilevanza, che, per di piu', risulta ex actis insussistente - della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), per il quale, quando un giudizio e' definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso della spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso). - S. n. 132/1974 e O. n. 130/1985, che hanno dichiarato, rispettivamente, non fondata e manifestamente infondata la questione di cui sopra.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte