Ordinanza 241/1986 (ECLI:IT:COST:1986:241)
Massima numero 12596
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LA PERGOLA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
13/11/1986; Decisione del
13/11/1986
Deposito del 18/11/1986; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 241/86. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - PROVVEDIMENTO STATALE - DETERMINAZIONE E COMPOSIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ISTANZA DI SOSPENSIONE - REIEZIONE.
ORD. 241/86. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - PROVVEDIMENTO STATALE - DETERMINAZIONE E COMPOSIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ISTANZA DI SOSPENSIONE - REIEZIONE.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Lombardia in relazione al d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) - sospettato di contrasto con gli artt. 5, 39, 115, 117, 118 e 119 Cost., "per la parte in cui comprende in un unico comparto di contrattazione collettiva, insieme al personale delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, anche il personale dei Comuni, delle Province, delle Comunita' montane e loro consorzi e associazioni e di altri enti di svariata natura, come le Camere di commercio, le ex IPAB, gli Istituti autonomi per le case popolari" - va respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Si deve, invero, escludere che da esso possa derivare alcun pregiudizio immediato (con riguardo alle rivendicate attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli uffici ed enti dipendenti ed autonomia sindacale), "in quanto da un lato non vi e' prova che siano prossime a conclusione trattative sindacali per una definizione dell'accordo all'interno dei comparti definiti dallo stesso d.P.R.; dall'altro, in virtu' dell'art. 10 della legge-quadro, nessuna disciplina eventualmente definita in sede di accordo potrebbe trovare applicazione nei confronti del personale delle Regioni e degli enti dipendenti senza un preventivo provvedimento regionale di approvazione dell'accordo stesso".
Nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Lombardia in relazione al d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) - sospettato di contrasto con gli artt. 5, 39, 115, 117, 118 e 119 Cost., "per la parte in cui comprende in un unico comparto di contrattazione collettiva, insieme al personale delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, anche il personale dei Comuni, delle Province, delle Comunita' montane e loro consorzi e associazioni e di altri enti di svariata natura, come le Camere di commercio, le ex IPAB, gli Istituti autonomi per le case popolari" - va respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Si deve, invero, escludere che da esso possa derivare alcun pregiudizio immediato (con riguardo alle rivendicate attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli uffici ed enti dipendenti ed autonomia sindacale), "in quanto da un lato non vi e' prova che siano prossime a conclusione trattative sindacali per una definizione dell'accordo all'interno dei comparti definiti dallo stesso d.P.R.; dall'altro, in virtu' dell'art. 10 della legge-quadro, nessuna disciplina eventualmente definita in sede di accordo potrebbe trovare applicazione nei confronti del personale delle Regioni e degli enti dipendenti senza un preventivo provvedimento regionale di approvazione dell'accordo stesso".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte