Sentenza 21/2021 (ECLI:IT:COST:2021:21)
Massima numero 43599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  14/01/2021;  Decisione del  14/01/2021
Deposito del 17/02/2021; Pubblicazione in G. U. 24/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43594  43595  43596  43597  43598


Titolo
Caccia - Norme della Regione Toscana - Tutela delle zone agricole - Controllo dei cinghiali - Autorizzazione, in qualsiasi periodo dell'anno, per i cacciatori abilitati, per i soggetti addetti alla vigilanza venatoria, per i proprietari o conduttori dei fondi interessati e per le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'ambito territoriale di caccia (ATC) - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Possibile interpretazione costituzionalmente orientata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Toscana in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 37, comma 4-quater, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, ai sensi del quale la Regione, per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole, autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 4, le guardie giurate private di cui all'articolo 51 della stessa legge reg. Toscana n. 3 del 1994, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'Ambito territoriale di caccia (ATC), al controllo dei cinghiali. Secondo una lettura costituzionalmente orientata, il termine «controllo dei cinghiali», genericamente utilizzato nella norma censurata, è riferibile esclusivamente a quello attuato con metodi ecologici, senza alcuna possibilità di estenderlo anche ai piani di abbattimento, mai evocati nel testo della disposizione. La norma censurata assume dunque, con riferimento alla specie del cinghiale, un carattere di chiusura nel sistema delineato dall'art. 37 della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, e non sussiste alcun contrasto con il comma 2 dell'art. 19 della legge n. 157 del 199, che si riferisce soltanto all'attuazione dei piani di abbattimento. (Precedenti citati: sentenza n. 392 del 2005).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  12/01/1994  n. 3  art. 37  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte