Ordinanza 245/1986 (ECLI:IT:COST:1986:245)
Massima numero 12600
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LA PERGOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  13/11/1986;  Decisione del  13/11/1986
Deposito del 18/11/1986; Pubblicazione in G. U. 26/11/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 245/86. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PROCEDIMENTO - RICORSO DELLA REGIONE - NOTIFICATO ALL'AUTORITA' CHE HA EMESSO L'ATTO IMPUGNATO E NON AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INAMMISSIBILITA'- FATTISPECIE.

Testo
A norma dell'art. 39 della l. 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 27 delle Norme integrative 16 marzo 1956, i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni debbono svolgersi esclusivamente in contraddittorio tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Regione interessata, qualunque sia l'autorita' dello Stato (o della Regione) che abbia emanato l'atto impugnato. In conformita' alla giurisprudenza della Corte va percio' dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione - avverso il d.m. Industria e Commercio 8 novembre 1985 (avente ad oggetto "Procedura di attuazione dell'art. 7 della l. 27 febbraio 1985, n. 49 concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione") - in quanto (notificato al suddetto Ministro e) non notificato al Presidente del Consiglio dei ministri. - S. n. 172/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte